Finanziamenti e apporti: buio pesto sull’adempimento

Il debutto della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci alla società e dai familiari al titolare della ditta individuale è atteso per il 12 dicembre 2013, anche se mancano ancora le istruzioni, il modello e una circolare esplicativa che risolva i mille dubbi che interessano l’adempimento.
Soggetti tenuti alla comunicazione - Sono tenuti alla compilazione della comunicazione i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva (società di persone o capitali e ditte individuali o imprese familiari), senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria. Sono inclusi, quindi nell’obbligo, anche gli imprenditori individuali nel regime dei minimi, dei c.d. ex minimi (regime contabile agevolato), o delle nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 L.388/2000) ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata.
Dati da comunicare - Essi sono tenuti alla comunicazione dei finanziamenti/apporti ricevuti da: soci persone fisiche di società di persone e capitali e familiari della ditta individuale. Essi debbono comunicare all’anagrafe tributaria i dati delle persone fisichesoci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600,00 euro. Il limite di 3.600 euro è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue. 
Le problematiche di compilazione - Comunque le principali problematiche di compilazione saranno legate alle varie forme di apporto che legano società e soci: da apporti di capitale (generalmente da non comunicare perché già a conoscenza dell’amministrazione grazie alla registrazione degli atti notarili) a costituzione di riserve (di capitale o di utili), a semplici anticipi di somme effettuati dal socio a fronte di necessità di liquidità dell'impresa (che non dovrebbero essere inclusi). 
Da valutare il fatto che spesso un finanziamento, poi, si trasforma tramite rinuncia formale in un apporto e può essere destinato a coprire le perdite, direttamente o indirettamente. Sarebbe ipotizzabile il non inserimento in tal caso nel modello, in quanto si tratterebbe di una duplicazione inutile. 
A oggi dunque, si possono fare solo delle ipotesi. L’Amministrazione dovrà chiarire in maniera precisa e in modo tempestivo quali movimentazioni vanno comunicate e quali no. 
Il caso delle aziende in semplificata - Inoltre, se anche le imprese individuali e le società di persone, in contabilità semplificata, devono comunicare entro il 12 dicembre 2013tutti i "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai familiari dell'imprenditore (non dal titolare stesso) alla ditta individuale o dai soci alla società per importi superiori ai 3.600 euro, questi dati dovranno essere ricostruiti extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto o dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale. 
Tali società, rischiano maggiormente di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti, in quanto non gestiscono un conto "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti a titolo di mutuo. 
La ricostruzione extra-contabile dei dati – Dunque, si dovranno raccogliere tutti gli estratti conti del 2012, selezionando i versamenti effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni". 
Per le ditte individuali dovranno essere analizzati anche i conti personali del titolare, per selezionare gli eventuali versamenti da parte dei suoi familiari. 
I soci delle società e i familiari dei titolari delle ditte individuali, in semplificata dovranno, poi, verificare se quando hanno effettuato pagamenti di debiti aziendali in contanti, hanno utilizzato denaro personale, in quanto anche tali movimentazioni vanno comunicate. 
Vige una presunzione alla base: tutte le somme versate alle società commerciali dai loro soci si considerano date a mutuo, a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite (articolo 46, comma 1, Tuir). 
Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi si computano al saggio legale (articolo 45, comma 2, Tuir), cioè al 2,5% e si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta (articolo 45, comma 2, Tuir). Nei casi in cui non vi sia alcuna giustificazione del versamento fatto alla società, questo si presume dato a mutuo fruttifero e i relativi interessi, se pagati a soci persone fisiche non imprenditori, si considerano percepiti dal socio annualmente, con l'obbligo di assoggettarli a ritenuta d'acconto del 20% e di dichiararli in Unico PF. 
Allo scopo di vincere tale presunzione di fruttuosità, è consigliabile far risultare che il prestito è infruttifero, da un documento avente data certa anteriore o contestuale al versamento dello stesso.
Un consiglio è quello di far firmare al cliente per il quale si sta inviando la comunicazione (in qualità di intermediari) una dichiarazione di conformità dei dati inviati o di non aver proceduto all’invio per mancanza degli stessi. 
Regime sanzionatorio – Anche per quanto riguarda le sanzioni, c’è da dire che non prevedendo nemmeno l’obbligo di compilazione di una specifica comunicazione, il legislatore non ha previsto un regime sanzionatorio ad hoc nella norma istitutiva. Non esiste una sanzione specifica per l’omessa compilazione del modello. 
Si ipotizza che venga applicata la sanzione generica di cui all’art. 11 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 471/97, che va da 258 euro a 2.065 euro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti