Fuori dallo spesometro gli acquisti di carburante solo con carte elettroniche

In caso di scheda carburante, occorre segnalare i relativi dati come documento riepilogativo
Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito, bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con “carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n. 444/97.
Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73.
Al riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42 del 2012 ha chiarito che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la scheda carburante.
Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica utilizzata per l’acquisto di carburante:
- deve essere intestata al soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione;
- non deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante, ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es. olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve avvenire mediante una transazione distinta;
- non necessariamente deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa, artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali; tali soggetti, infatti, non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta;
- deve essere emessa da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.
Le istruzioni al modello di comunicazione precisano, inoltre, che gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1-ter del DL n. 78/2010.
Con riferimento, invece, agli acquisti di carburante che confluiscono nella scheda carburante (sostitutiva della fattura), non era chiaro se si dovessero comunicare i singoli rifornimenti, in quanto effettuati presso fornitori diversi, ovvero il totale della scheda, intesa come documento riepilogativo.
Sul punto, sono intervenute le istruzioni per la compilazione del modello polivalente, prediligendo la seconda soluzione. È stato, infatti, chiarito che, per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro ex art. 6, commi 1 e 6 del DPR 695/96.
Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di comunicazione “analitica”. La casella “documento riepilogativo” dovrebbe essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte.
A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andranno indicati: l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo; l’ammontare complessivo della relativa imposta.
Da ultimo, considerando che l’art. 1, comma 2 del DPR n. 444/97 qualifica le annotazioni riportate nella scheda carburante come sostitutive della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR n. 633/72, andrebbe chiarito se si applichi, anche nei confronti degli acquirenti, la disciplina transitoria prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, che, per le comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013, estende la soglia di 3.600 euro alle fatture emesse dai commercianti al minuto e soggetti equiparati.
Fonte: Eutekne autore Pamela ALBERTI e Marco PEIROLO

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