Il Bilancio finale di liquidazione

Facoltativo il conto economico riferito all’intero periodo di liquidazione
La fase terminale della procedura di liquidazione è rappresentata dalla redazione e sottoscrizione, a cura dei liquidatori, del bilancio finale di liquidazione. I co. 1 e 2, dell’art. 2492, cod. civ., dispongono che “i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, che si compone di due distinti elementi: i) il bilancio finale in senso stretto; ii) il piano o prospetto di riparto. Le norme civiliste non forniscono indicazioni in merito alla composizione dei suddetti documenti. Tale lacuna è colmata dal principio contabile OIC 5, intitolato “Bilanci di liquidazione”.
Il bilancio finale in senso stretto - Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto, secondo quanto precisato dall’OIC 5, deve contenere: i) uno stato patrimoniale; ii) un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l’inizio dell’ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione; iii) una nota integrativa; iv) gli allegati: relazione dei liquidatori, le relazioni del collegio sindacale e del revisore esterno incaricato del controllo contabile.
Secondo le indicazioni fornite dal principio contabile OIC 5, potrà inoltre essere aggiunto, facoltativamente, un Conto economico riepilogativo di tutto il periodo pluriennale di liquidazione, a partire dalla data di apertura della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa.
La forma non elementare di Stato Patrimoniale - Per quanto riguarda la composizione e il contenuto dello Stato Patrimoniale del bilancio finale di liquidazione, l’OIC 5 fa due ipotesi.
La prima ipotesi riguarda il completo realizzo/estinzione degli elementi patrimoniali (articolazione elementare). In tal caso, avvenuta la completa monetizzazione delle attività e la totale estinzione delle passività, lo stato patrimoniale assumerà la forma più semplice con l’indicazione delle voci inerenti le disponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo.
Qualora, invece, alla conclusione della processo liquidatorio permangano ancora elementi patrimoniali attivi e/o passivi si dovrà ricorrere a un’articolazione dello Stato Patrimoniale più complessa.
In merito a tale situazione, il principio contabile OIC 5 indica la possibilità di considerare possibile anche il ricorso allo schema abbreviato di stato patrimoniale ex art. 2435-bis c.c., prevedendo le semplificazioni anche alle classi (voci precedute da numeri romani), oltre a quelle già previste in ordine alle voci (numeri arabi) e alle sottovoci (lettere minuscole dell’alfabeto).
I debiti/crediti tributari non estinti o riscossi – Al fine di favorire la conclusione dell’iter procedimentale della liquidazione, particolare attenzione va dedicata ai debiti/crediti tributari non estinti o riscossi.
Per quanto riguarda i debiti tributari, si dovrà indicare nell'attivo una voce di importo pari dal Debito verso l’Erario iscritto nel passivo.
Per quanto riguarda i crediti tributari, l’OIC 5 individua tre possibili soluzioni: i) la cessione a terzi; ii) l'assegnazione ai soci (con relativa previsione nel piano di riparto), al netto delle spese necessarie per la riscossione; iii) l'attesa del rimborso alla scadenza da parte del soggetto legittimato (ossia il liquidatore o, in mancanza, un procuratore speciale appositamente nominato dall'Autorità Giudiziaria).
Il piano di riparto - Il piano di riparto costituisce parte integrante del bilancio finale.
Sul tema, l’OIC 5 prevede che il piano di riparto possa essere contenuto nella nota integrativa del bilancio finale di liquidazione o come suo allegato. Ciò che viene ripartito è l’attivo netto residuo (al netto di eventuali acconti erogati ai soci).
Si segnala che non possono entrare a far parte delle disponibilità liquide da ripartire le disponibilità liquide vincolate all’estinzione di debiti ancora esistenti o di costi ed oneri ancora da sostenere. Inoltre, le quote di riparto, che generalmente riguardano solo disponibilità liquide, possono comprendere, per uno o più soci, sulla base di criteri di ripartizione che è consigliabile vengano fatti deliberare dall’assemblea dei soci, la cessione, previo frazionamento del valore, di uno o più crediti (ad esempio, i crediti verso l’Erario per rimborso IVA) o di beni in natura. Per rendere possibile il riparto può anche essere previsto l’accollo a uno o più soci (di solito si tratta del socio di controllo che ha interesse a una pronta chiusura dalla procedura di liquidazione) di debiti ancora non estinti (con l’attribuzione ai medesimi soci del deposito in denaro indicato nel bilancio finale per l’estinzione di tali debiti).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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