Il caso. Niente esonero dall'obbligo

Semplificati alla ricerca di documenti
I "finanziamenti" o le "capitalizzazioni" concessi dai familiari dell'imprenditore alla ditta o dai soci alla società di persone devono essere comunicati alle Entrate entro il 12 dicembre anche se non si adotta la contabilità ordinaria, ma si applica un regime più semplice, come quello dei minimi, delle nuove iniziative, dei residuali o delle imprese minori. In tutti questi casi, in contabilità manca la gestione delle movimentazioni finanziarie, i dati dei "finanziamenti" o delle "capitalizzazioni" quindi dovranno essere recuperati extra-contabilmente dalle copie degli estratti conto ovvero dalle quietanze delle fatture aziendali pagate con denaro personale. Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della legge 398/1991. Si dovranno raccogliere tutti gli estratti conto del 2012, selezionando i versamenti (e forse anche i prelevamenti) effettuati a titolo di "finanziamenti" o di "capitalizzazioni". Per i pagamenti in contanti dei debiti della ditta o della società (fino a 999,99 euro), ci si dovrà ricordare se è stata usata la cassa "aziendale" o quella del socio o del familiare dell'imprenditore. Questi pagamenti possono essere considerati finanziamenti o capitalizzazioni e vanno comunicati. Per le imprese individuali, non obbligate ad avere un conto corrente solo business, dovranno essere analizzati anche i conti personali del titolare, per selezionare i versamenti da parte dei suoi familiari. Va ricordato che le società in contabilità semplificata, che comunicheranno un finanziamento soci (non una capitalizzazione), rischieranno (maggiormente rispetto a quelle in ordinaria)di essere interessate dalla presunzione di fruttuosità degli interessi sui finanziamenti ricevuti. Verbali dei soci, accordi scritti, scambio di corrispondenza o la causale del bonifico possono aiutare a vincere questa presunzione, ma in assenza di questi documenti con data certa, chi non è in contabilità ordinaria, non ha neanche il conto denominato "finanziamento soci infruttiferi", dove poter registrare i versamenti e provare a difendersi contro la suddetta presunzione. Tutte «le somme versate alle società commerciali» dai loro soci «si considerano date a mutuo», a meno che dai loro bilanci o rendiconti non risulti che il versamento sia stato fatto ad altro titolo, come ad esempio in conto capitale o a copertura delle perdite. Inoltre, se la misura degli interessi «non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale», che dal 1° gennaio 2012 è pari al 2,5 per cento. 
Fonte: Il sole 24 ore 

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