Indennità di fine rapporto del contratto di agenzia: trattamento Iva

L'indennità sostitutiva di preavviso va conteggiata su tutte le somme erogate in dipendenza del contratto di agenzia.
Nel caso di risoluzione del contratto di agenzia a tempo indeterminato, la parte che recede deve concedere all'altra un determinato periodo di preavviso non inferiore a quanto è previsto dall'art. 1750, c. 3, C.C. Vanno considerate, oltre alle provvigioni maturate (per regolare esecuzione del contratto, comprendendo le provvigioni non effettivamente incassate nell'esercizio), anche quelle a titolo di rimborso o concorso spese, i premi, il minimo garantito. L'indennità sostitutiva di preavviso, trattandosi di indennizzo finanziario per mancato guadagno, ha natura di carattere risarcitorio ed è esclusa ai fini Iva ex art. 2, c. 3, lett, a) D.P.R. 633/1972.
L'indennità per la risoluzione del rapporto (F.I.R.R.) compete all'agente con contratto a tempo indeterminato ed è a totale carico della ditta mandante (art. 1751 C.C.). La base imponibile su cui calcolare il F.I.R.R. è costituita dal monte provvigionale più tutto ciò che è stato liquidato durante l'anno all'agente stesso. L'indennità per la risoluzione del rapporto è esclusa ai fini Iva ex art. 2, c. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972. L'indennità spetta anche agli agenti che operano in forma societaria.
L'importo su cui calcolare l'indennità suppletiva di clientela è costituito dal totale provvigionale più tutto ciò che è stato liquidato durante l'anno all'agente stesso a titolo di rimborso o concorso spese.
Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie su iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente, questo deve corrispondere all'intermediario un'indennità suppletiva di clientela che ha natura negoziale. Questa non è dovuta all'agente che recede dal rapporto per dimissioni volontarie salvo che le stesse siano causate da invalidità permanente totale ovvero siano successive al conseguimento della pensione di vecchiaia. In entrambi i casi il rapporto deve durare da almeno un anno.
L'indennità è dovuta anche in caso di morte dell'agente (con versamento dell'importo agli eredi).
L'importo dell'indennità va determinato secondo quanto è previsto dagli AEC ovvero dal contratto individuale.
L'indennità suppletiva di clientela non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma un indennizzo forfettario dovuto all'agente per il mancato futuro percepimento di provvigioni su affari conclusi con clienti da lui presentati alla ditta preponente e da questa acquistati. Di conseguenza, la sua corresponsione costituisce un semplice movimento di denaro escluso da IVA ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. a), del D.P.R. 633/1972. Vale quanto detto per l'indennità sostitutiva del preavviso e per l'indennità di risoluzione del rapporto per quanto riguarda l'assoggettamento a ritenuta d'acconto e gli obblighi connessi di certificazione e di dichiarazione di sostituto d'imposta.
La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con nota n. 55585/1995, ha accolto la tesi della non
applicabilità dell'IVA all'indennità suppletiva di clientela, data la natura risarcitoria dell'indennizzo, non essendo correlata ad una prestazione di servizio e quindi fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del requisito oggettivo.
Fonte: ratio mattino del 29/11/2013 autore Cristina Rigato 

Commenti