La competenza dei componenti negativi

La circolare n. 31/E del 24.09.2013 espone le modalità operative per correggere gli errori in bilancio derivanti da una scorretta applicazione del principio di competenza e gli effetti sugli esercizi successivi.
Quando si parla di errori nell'applicazione del principio di competenza (disciplinato dall'art. 109, c. 1 e dall'OIC n. 11) occorre fare riferimento ad altri 3 principi:
- Arbitrarietà: il contribuente che abbia commesso un errore imputando un componente in un esercizio diverso da quello di competenza non può essere libero di dichiarare tale componente in un esercizio a sua scelta in base alla convenienza.
- Divieto di doppia imposizione: non è possibile sottoporre lo stesso componente a tassazione due volte, deve esserne riconosciuta la deducibilità (nel caso di componente negativo).
- Principio di derivazione: un componente negativo può essere dedotto solo se preventivamente imputato a conto economico.
Da qui discende una complessa valutazione per correggere gli errori derivanti dalla scorretta interpretazione
della competenza in parte chiarita dalla circolare in questione.
Ovvio è che se un componente negativo vieneimputato, ad esempio, nell'esercizio 2008 quando per competenza andrebbe nell'esercizio 2009, in tale ultimo anno il suddetto componente non sarà passato dal conto economico.
Pertanto non può essere dedotto in virtù del principio di derivazione? Così ipotizzando si violerebbe il secondo principio sopra esposto impedendone la deducibilità.
Si consideri la sola ipotesi del non corretto trattamento di un componente negativo.
La soluzione avanzata dalla circolare è la presentazione di una integrativa a favore entro il 30.09.2013.
Il caso più semplice ipotizzato dalla circolare è l'ipotesi in cui l'errore interessi l'annualità ancora emendabile ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis del D.P.R. 322/1998, ossia il 2011. In tale ipotesi, per il 2011 si farà una dichiarazione integrativa a favore (Unico 2012) per introdurre il componente negativo omesso e l'eccedenza di imposta versata potrà essere utilizzata nel 2012 (Unico 2013) anno nel quale si rileverà l'onere straordinario (sopravvenienza passiva).
La situazione si complica quando l'errore è riferito ad annualità non più emendabili con la riduzione di sanzioni sopra esposta (ravvedimento operoso), ossia le annualità 2008-2009-2010.
Si ipotizzi un componente negativo non rilevato nell'esercizio di competenza (2009) periodo in cui si è quindi versata imposta in eccedenza rispetto al dovuto. L'errore si scopre nel 2012, esercizio nel quale si rileva quindi la sopravvenienza passiva; tuttavia, la deduzione dello stesso non può semplicemente essere applicata nel 2012 poiché in tal modo il contribuente sarebbe libero di scegliere il periodo più conveniente nel quale far emergere l'errore.
L'iter da seguire per il caso in esempio è il seguente: il contribuente deve riliquidare la dichiarazione del 2009 e nell'annualità emendabile con la riduzione delle sanzioni, ossia 2011 (Unico 2012) presenterà una dichiarazione integrativa a favore entro il 30.09.2013 (termine per la presentazione della dichiarazione successiva Unico 2013).
Tuttavia se nei periodi successivi si sono presentate perdite sarà necessario ricalcolarle aggiungendo il costo in questione anno per anno.
Fonte: Ratio mattino del 8/10/2013 autore Paolo Meneghetti, Vittoria Meneghetti

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