La Snc con un solo socio diventa impresa individuale

Un evento piuttosto frequente nella realtà delle società di persone, è il venir meno della pluralità dei soci.
La società socio unico è situazione perfettamente tollerabile nell'ambito delle società di capitali, ma non in quello delle società di persone, settore in cui il Codice civile assegna un certo lasso temporale, cioè sei mesi, per ricostituire la pluralità dei soci e, se ciò non avviene si manifesta una causa di scioglimento, così come previsto nell'articolo 2272, punto 4, del Codice civile.
La conseguenza pratica del venir meno della pluralità dei soci è l'estinzione della società cui spesso, consegue la prosecuzione della attività in capo al socio cosiddetto superstite. Tale situazione presenta dei risvolti tributari significativi che attengono sia il profilo impositivo ai fini delle imposte dirette e indirette, sia il profilo degli adempimenti dichiarativi che conseguono all'estinzione della società. Sul punto vari dubbi sono sorti tra gli operatori, dubbi che l'agenzia delle Entrate ha affrontato con due interventi, peraltro non esaustivi e per certi versi non del tutto coerenti tra loro, la circolare 54/E 2002 e la risoluzione 47/E/2006.
Il profilo impositivo
Il trasferimento dell'azienda dalla società all'impresa individuale del socio superstite è una assegnazione al socio o una trasformazione? Se si leggono attentamente i due interventi sopra citati se ne ricavano conclusioni discordi, in parte giustificate dal fatto che la circolare 54/02 si interessa del settore delle imposte sul reddito, mentre la risoluzione 47/2006 focalizza l'attenzione su quello delle imposte indirette.
Dal punto di vista delle imposta dirette, se l'operazione fosse configurabile quale assegnazione del l'azienda a un socio (quale in effetti essa è sotto il profilo civilistico) si avrebbe l'emersione di plusvalenze in capo alla società, per destinazione di beni al socio ex articolo 86, lettera c) del Tuir. Questa conclusione, molto penalizzante, sarebbe superata se l'operazione in questione fosse definibile quale "trasformazione", benché impropria , di una società in una impresa individuale. Tuttavia è noto che le società possono trasformarsi solo tra loro (cioè mutando tipologia), mentre non possono divenire imprese individuali se non transitando prima per l'estinzione. Questa è la tesi sostenuta dalla risoluzione 47/06 che testualmente afferma: «Pertanto, la scrivente ritiene che la cosiddetta continuazione dell'impresa in forma individuale sia sempre preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della medesima.». Da ciò consegue che, ai fini delle imposte indirette, il trasferimento del l'azienda dalla società all'impresa individuale realizza una assegnazione d'azienda sottoponibile a imposta di registro in misura fissa. Ma la stessa operazione viene definita diversamente ai fini delle imposta sul reddito, infatti la circolare 54/02 esclude l'emersione di qualunque plusvalenza a condizione che il socio superstite continui l'attività sottoforma di impresa individuale mantenendo inalterati i valori dei beni. Dunque prevale per le imposte sul reddito la tesi "trasformazione" che è l'unica che assicura la continuità dei valori. Semmai la questione che dovrebbe essere ulteriormente chiarita e se tale neutralità fiscale avvenga solo se sia rispettata la tempistica dell'articolo 2272 del Codice civile, cioè allo spirare dei sei mesi, come chi scrive ritiene più convincente, oppure se ciò possa avvenire anche prima tramite una autonoma decisione del socio superstite, considerando però che questa ultima fattispecie non presenta le caratteristiche della «conseguenza necessaria» del venir meno della pluralità dei soci.
Il profilo dichiarativo
La circolare 54/E/2002 è meno chiara quando esamina gli adempimenti dichiarativi. Un elemento certo è che la società si è estinta e quindi deve presentare, nel periodo d'imposta in cui è spirato il sesto mese successivo al venir meno della pluralità dei soci, la dichiarazione finale. Sul punto si ritiene che l'ipotesi sia quella della estinzione immediata senza procedura di liquidazione (circolare 55/01, risposta 6.2), il che comporterebbe che la scadenza dichiarativa per il modello Unico SP sia sempre il 30 settembre dell'anno successivo al momento sopra citato, e non il nono mese successivo, come si avrebbe se fossimo di fronte alla chiusura della liquidazione della società di persone. Anche questo passaggio dovrebbe essere confermato dalla Entrate, poiché la risoluzione 47/06, sebbene nel contesto delle imposta indirette, parla invece di liquidazione societaria.
Il reddito della società dell'ultimo periodo va imputato in capo all'unico socio esistente in quel momento, cioè il socio superstite, il quale, pertanto, avrà nel periodo d'imposta interessato dalla "trasformazione", un modello Unico formato da un quadro RH e un quadro RG o RF per la parte di esercizio nella quale egli ha svolto attività come impresa individuale.
Articoli 86, 47, 17 e 20 bis del Tuir
Articolo 5 DPR 322/1998 
- Circolare 54 del 19.6 2002 
in cui si afferma che il passaggio da società a impresa individuale allo spirare del sesto meno successivo al venir meno della pluralità dei soci è da trattare come una trasformazione societaria, quindi in neutralità fiscale 
- Risoluzione 47 del 3.4.2006 in cui si afferma che ai fini 
delle imposte indirette il trasferimento dell'azienda dalla società al socio superstite va trattato come un'assegnazione e quindi soggetto a imposta fissa di registro
- Circolare 55 del 14.6.2001, risposta 6.2 in cui si afferma che il termine fissato per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui si conclude la liquidazione delle società va presentata nei termini ordinari e non entro l'ultimo giorno del nono mese successivo se la società si è estinta in modo immediato senza passare per una vera e propria fase di liquidazione 
- Circolare 47 del 18.6.2008
in cui si afferma che il socio recedente, se non vi sono le condizioni per applicare la tassazione separata, deve dichiarare il reddito da recesso compilando il quadro RH
- Risoluzione 64 del 25.2.2008 in cui si afferma che in capo
alla società di persone la somma pagata al socio recedente, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, costituisce costo deducibile
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

Commenti