L’acconto slitta dal 2 dicembre al 10

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio
Premessa – Per gli acconti fiscali “si sposterà la tempistica dal 30 novembre al 10 dicembre”. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, parlando dell'abolizione della seconda rata Imu sulla prima casa che sarà “chiusa martedì” e dell'aumento degli acconti da banche e assicurazioni che saranno utilizzati a copertura. 
La decisione - Il rinvio a martedì prossimo dei decreti sull'Imu e sulla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia è stato deciso dal governo in attesa della lettera della Bce. Lo ha detto ieri il premier Enrico Letta. Il capo del governo, nel ribadire che le famiglie non pagheranno la seconda rata Imu, ha annunciato che si sposterà la tempistica degli acconti dal 30 novembre (che sarebbe slittato al 2 dicembre in quanto il 30 novembre cade di sabato) al 10 dicembre. 
Maggiorazione - Un conto che sarà più salato rispetto al passato, perché l'appuntamento in calendario prevede l'applicazione delle aliquote maggiorate degli “anticipi” fiscali: per l'Irpef si passa dal 99 al 100% dell'imposta, livello a cui rimarrà per sempre, mentre per chi paga l'Ires arriva il “finanziamento a favore dello Stato” (definizione del servizio bilancio del Senato), che impone di pagare, ma solo per quest'anno, il 101% del dovuto. Completa il quadro l'Irap, che segue le regole delle imposte dirette del contribuente: chi paga l'Irpef, quindi, dovrà calcolare al 100% anche l'imposta sulle attività produttive, mentre chi versa l'Ires dovrà portare il tributo regionale al 101 per cento. Questo mentre è in dirittura d’arrivo la possibilità che per banche e assicurazioni l'acconto aumenti ancora (fino al 120%) e si arrivi a una proroga del termine al 16 dicembre. 
Previsionale – Maggior gettito messo alla prova però dalla crisi economica. Una riduzione del reddito nel 2013 potrebbe far propendere il contribuente ad adottare il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto che porterebbe così a un minor esborso economico. Diventa quindi fondamentale calcolare un’attendibile quantificazione delle imposte che saranno dovute nel modello Unico 2014 che deve, in ogni caso, partire dalla predisposizione di un preconsuntivo economico che approssimi il risultato dell'esercizio 2013 a cui apportare le variazioni richieste dal testo unico. 
Il rischio - Con il metodo previsionale i contribuenti stimano la misura dell'acconto sulla base del minor carico fiscale che riguarderà il periodo interessato dall'acconto rispetto al dato storico del periodo precedente. Si tratta quindi di un esercizio che presenta margini di rischio perché occorre valutare con un mese di anticipo l'andamento reddituale dell'anno e quantificare il carico tributario valorizzando componenti economici, oneri deducibili o detraibili, detrazioni e crediti d'imposta, ritenute subite e una serie di altre variabili che necessariamente andranno a incidere sull'importo effettivo delle imposte dovute. 
Le modifiche - La previsione, inoltre, è ulteriormente complicata dal fatto che occorre tenere conto delle modifiche normative che dal 2013 influiscono sulla base imponibile, considerando sia quelle che determinano l'obbligo di ricalcolo dell'acconto (tra tutte si pensi alle nuove misure di indeducibilità dei costi auto) sia quelle che, al contrario, non prevedono tale onere (come per esempio la riduzione dal 15 al 5% della deduzione forfetaria sui canoni di locazione disposta dalla legge 92/2012). Il rischio errore, quindi, è in agguato. 
Sanzioni - In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto, l'ordinamento tributario prevede una sanzione amministrativa del 30% della somma non versata o versata in ritardo (articolo 13, decreto legislativo 471/97). Le sanzioni non trovano applicazione, però, in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata di acconto rispetto al dato storico, se l'importo versato comprensivo della prima rata non è inferiore alla somma dovuta in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso (comma 2, dell'articolo 4, del decreto legge 69/1989).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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