L’antiriciclaggio in 5 punti

Moltissimi sono gli studi professionali interessati dai controlli che la Guardia di Finanza sta facendo per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio. 
È ormai noto come i professionisti siano considerati veri e propri collaboratori nella prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di denaro: tuttavia, molto spesso, le sanzioni finiscono per essere irrogate a seguito di violazioni connesse a meri adempimenti, ai quali, pertanto, bisogna prestare massima attenzione. 
Forniamo quindi un brevissimo vademecum affinché i professionisti possano fare “mente locale” sul rispetto della disciplina in tema di antiriciclaggio nel loro studio. 
1. Verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi in tema di antiriciclaggio
Vi sono infatti operazioni per le quali è espressamente previsto l’esonero, come i casi di mera attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, o gli adempimenti in materia di amministrazione del personale. 
Per le altre attività, invece, il discrimine è rappresentato dal valore delle operazioni: 
- se è indeterminato o indeterminabile (ad esempio, nel caso della consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo, o come anche la consulenza in materia di contabilità e bilanci), sono sempre soggette agli obblighi antiriciclaggio; 
- se di valore determinato (come, ad esempio, l’assistenza e la consulenza per istruttorie di finanziamenti o la consulenza contrattuale), sono soggette agli obblighi di adeguata verifica solo se di valore superiore a 15.000 euro. 
2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela
Se l’operazione è soggetta alla disciplina antiriciclaggio è necessario adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, ovvero: 
- Identificazione del cliente; 
- Identificazione del titolare effettivo; 
- Richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 
L’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre assolto commisurandolo al rischio associato al singolo cliente e alla specifica operazione: è pertanto necessario sempre effettuare l’analisi del rischio. 
3. Istituire il fascicolo relativo a ciascun cliente
Occorre infatti conservare la documentazione relativa al cliente e all’operazione. 
A tal proposito il CNDCEC indica, tra l’altro, di conservare nel fascicolo del cliente: fotocopia del documento, del codice fiscale e della partita Iva, visura camerale, verbale CdA di nomina, dichiarazione rilasciata dal cliente per l’individuazione del titolare effettivo, ulteriore documentazione richiesta per l’individuazione del titolare effettivo, copia del mandato professionale, documenti delle prestazioni professionali svolte, scheda per la valutazione del rischio. 
Il fascicolo del cliente dovrà essere costantemente aggiornato nel corso del tempo e presentato su richiesta degli organi di controllo. Va inoltre tenuto nel rispetto degli obblighi in materia di privacy. 
4. Registrare le operazioni rilevanti nell’archivio unico
Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dalla successiva conoscenza di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, è necessario procedere con la registrazione dei dati. 
L’obbligo di registrazione dei dati rilevanti può essere assolto: 
- utilizzando l’archivio unico informatico; 
- ricorrendo al registro cartaceo della clientela. 
Con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale vanno registrati: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, la generalità dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, il codice del rapporto se previsto. 
Con riguardo, invece, alle operazioni di importo pari o superiori a 15.000 euro vanno indicati: la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento, i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per il quale eventualmente si opera. 
5. Segnalazione di operazioni sospette
Qualora il professionista sospetti, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, deve inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. 
Al fine di agevolare il professionista e i suoi collaboratori nell’individuazione delle operazioni sospette sono stati emanati indicatori di anomalia, i quali sono periodicamente aggiornati (Decreto del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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