Locazioni. Risarcimento danno senza IVA

Cassazioni Civile, sentenza del 3 ottobre 2013
L’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno da ritardata riconsegna dell’immobile, ex art. 1591 c.c., dall’occupante “in mora” non è soggetto a IVA.
La sentenza - Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Terza Sezione Civile con la sentenza 3 ottobre 2013, n. 22592. 
No IVA sul risarcimento - Gli Ermellini hanno confermato la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha negato al ricorrente, proprietario di uno stabile adibito a caserma dei Carabinieri, il diritto a ricevere l’IVA sulle somme a lui spettanti a titolo di risarcimento danni per ritardata restituzione dell’immobile da parte del Ministero degli Interni. 
Canone non è parametro - I giudici del Palazzaccio, in un passaggio significativo delle lunghe motivazione, hanno affermato che “quella disciplinata dall’art. 1591 c.c. è un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, normativamente determinata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, da dimostrare in concreto. Il canone convenuto costituisce, quindi, solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno minimo da risarcire, poiché, versando il relativo importo, il conduttore che continua a occupare l'immobile dopo la cessazione del contratto non adempie l'obbligazione di ‘dare il corrispettivo nei termini convenuti’ (ai sensi dell'art. 1587, n. 2, Cc), bensì risarcisce un danno da mora, così adempiendo un'obbligazione risarcitoci a che si sostituisce a quella contrattuale di pagamento del canone e che costituisce, pertanto, debito di valore” (nello stesso senso, Cass. n. 5843/2010). 
No all’IVA - Di conseguenza, vertendosi in tema di risarcimento del danno (sia pure da responsabilità contrattuale), l’importo dovuto dall’occupante, non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è soggetto a IVA. E difatti, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13345/2006), per il disposto dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633 del 1972, “non concorrono a formare la base imponibile dell'IVA - che consegue alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno nonché a titolo di interessi moratori, penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi contrattuali”. 
Ricorso respinto senza spese - Nel caso di specie, mentre il Tribunale di Bari aveva disposto il pagamento in favore del locatore della sorte capitale non contestata, riconoscendo sul capitale gli interessi dalla messa in mora e l'IVA, essendo l'immobile destinato all'esercizio dell'impresa, la Corte d’appello ha respinto tale impostazione ritenendo invece inapplicabili alla fattispecie le disposizioni di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 633 del 1972. Ora la Cassazione ha dato ragione alla Corte d’appello (e al Ministero), con buona pace del locatore che comunque non dovrà pagare le spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte pubblica.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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