Non operative, difesa a ostacoli

Per i giudici l'interpello è impugnabile mentre il Fisco nega questa possibilità
Le regole sulle società non operative, oltre ad aver reso più complessi i calcoli in sede di dichiarazione dei redditi, stanno generando più di un dubbio sulla difesa da adottare in caso di rigetto dell'istanza di interpello presentata.
La norma di riferimento è l'articolo 30 della legge 724/94 che ha introdotto sostanzialmente delle soglie di reddito minimo che, se non superate, classificano la società come «di comodo». Recentemente, poi, l'articolo 2 del decreto legge 138/2011 ha incluso tra le società non operative anche quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi. Un ente con queste caratteristiche, oltre ad avere un considerevole aggravio di imposte, ha preclusa anche la detrazione ovvero compensazione dell'Iva. La norma prevede, in ogni caso, la possibilità di presentare apposita istanza al fine di richiedere la disapplicazione della citata disciplina. Si tratta, dunque, di un interpello volto a ottenere una valutazione da parte dell'agenzia delle Entrate in relazione a una particolare fattispecie rappresentata dal contribuente, per la quale non si ritiene sia applicabile la disposizione antielusiva. Qualora, poi, l'ufficio rigetti la richiesta, consegue quasi certamente un recupero da parte dell'amministrazione dei maggiori redditi determinati con i previsti criteri.
Il contribuente si trova così nella situazione di dover decidere se impugnare il diniego ricevuto alla propria istanza di interpello ovvero attendere il successivo atto (l'accertamento) da parte dell'Agenzia. L'impugnabilità di questo diniego, però, non è pacifica.
La Corte di cassazione, con la pronuncia del 15 aprile 2011, n. 8663, ha affermato che la risposta all'interpello per la disapplicazione di una legge antielusiva vada considerata al pari di un atto di diniego di agevolazione fiscale e, come tale, direttamente impugnabile dinanzi al giudice tributario.
A questa pronuncia è seguito un orientamento abbastanza uniforme della giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità (Cassazione, 5843/2012; Ctp Reggio Emilia, n. 121/3/13 e 154/2011; Ctp Milano, 181/16/12. In senso contrario Ctr di Bari, 75/5/13).
Ciò nonostante l'Agenzia rimane ferma nel sostenere che la risposta all'interpello non sia impugnabile, in quanto si tratta di un mero atto amministrativo di natura «non provvedimentale». Secondo questa tesi, infatti, il contribuente può far valere le proprie ragioni ricorrendo avverso il successivo avviso di accertamento.
I giudici di legittimità – con la sentenza n. 17010 del 5 ottobre 2012 – hanno chiarito che l'omessa impugnazione dell'atto di diniego non pregiudica l'eventuale ricorso sugli atti successivi emessi dall'Agenzia. Discostandosi leggermente dai precedenti, hanno affermato che la risposta di interpello costituisce solo il primo atto con il quale l'amministrazione porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine a una specifica richiesta.
Da ciò non può che conseguire la mera facoltà di ricorrere al giudice tributario sulla risposta, ossia senza attendere l'emissione di un più "ordinario" atto autoritativo (cartella di pagamento, avviso di accertamento, eccetera).
Va segnalato, infine, che la Ctp di Lecce, con la sentenza n. 462/02/12 del 18 dicembre 2012, ha affermato che è illegittimo l'avviso di accertamento emesso in seguito a una sentenza favorevole al contribuente sull'impugnazione di un diniego di interpello. Nel caso specifico, infatti, la società aveva proposto ricorso direttamente contro la risposta ricevuta. La Commissione aveva ritenuto fondate le doglianze, ma ciò nonostante l'ufficio aveva emesso l'avviso di accertamento. Il collegio ha così rilevato che è illegittimo l'atto fondato sugli stessi presupposti del rigetto ritenuto ingiustificato in altro giudizio.
Ferma restando, dunque, la facoltà del contribuente di decidere cosa impugnare, non pare che l'omesso ricorso sul diniego possa comportare profili di inammissibilità del successivo atto proposto avverso l'avviso di accertamento.
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi
Il ricorso si presenta in commissione provinciale
Il contribuente che riceve un diniego per la disapplicazione di una norma antielusiva può decidere di impugnarlo dinanzi alla giustizia tributaria. Nelle comunicazioni inviate in tal senso dagli uffici, non è mai precisata la possibilità di ricorrere, né, ovviamente, quali regole procedurali osservare.
La prima problematica che deve risolvere il contribuente che intende impugnare il diniego di interpello riguarda l'individuazione del giudice tributario compente e l'ufficio dell'agenzia delle Entrate da citare in giudizio.
Infatti l'istanza viene presentata alla Direzione regionale (che deve decidere) non direttamente ma per il tramite della Direzione provinciale. Secondo alcuni giudici di merito, l'impugnazione va proposta contro la Direzione provinciale nonostante il diniego sia espresso dal direttore regionale.
Per la Ctp di Reggio Emilia (sentenza 96/2012) l'articolo 5 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia dispone che sia riservata alle Direzioni provinciali la gestione dei tributi, il loro accertamento e il relativo contenzioso. Da ciò, dunque, a parere dei giudici emiliani discende in ogni caso la legittimazione passiva processuale della Direzione provinciale anche se l'atto da impugnare sia stato emanato da un ufficio diverso (come nel caso del diniego all'istanza dell'interpello sottoscritto dal Direttore regionale).
Ancora, la Ctp di Vicenza (sentenza 81/6/13) ha precisato che la competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'agenzia delle Entrate alla quale l'istanza è stata presentata.
In assenza di prese di posizioni dei giudici di legittimità, appare dunque prudente presentare il ricorso contro la Direzione provinciale e depositarlo nella Ctp che ha la competenza territoriale per quest'ultimo ufficio.
In assenza di impugnazione, il contribuente dovrà attendere l'eventuale avviso di accertamento emesso dall'Agenzia, verosimilmente motivato con le medesime considerazioni indicate nel diniego.
Tuttavia, non di rado gli uffici, in luogo dell'avviso di accertamento, hanno emesso direttamente una cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 36 bis del Dpr 600/73. In altre parole, si sono limitati a pretendere le imposte calcolate sul reddito minimo in via presuntiva, al pari di un ordinario omesso versamento. La circostanza appare singolare in quanto da un lato il contribuente è obbligato a compilare i dati riferiti al cosiddetto "test di operatività", utile solo a riscontrare se l'ente sia operativo o meno, dall'altro a ciò potrebbe conseguire una diretta iscrizione a ruolo, come se non avesse versato le imposte su un reddito volontariamente dichiarato. La circolare 32/2010, sebbene riferita al caso di mancata presentazione dell'istanza di interpello, ha precisato che la contestazione può avvenire attraverso atto di accertamento.
Appare opportuno, pertanto, che qualora il contribuente si trovi in una situazione simile, contesti anche l'atto emesso, ricordando, in ogni caso, che l'ufficio potrebbe procedere con un più corretto avviso di accertamento, fermo restando il rispetto dei termini decadenziali previsti.
Fonte: Il sole 24 ore autore La.A.

Commenti