«Nuova» deducibilità dei leasing per gli autonomi

L’emendamento governativo al Ddl. di stabilità approvato ieri prevede, anche in tal caso, per i contratti stipulati dal 2014, la deducibilità in 12 anni
Ieri la Commissione Bilancio del Senato ha licenziato definitivamente la rilevante modifica normativa introdotta sotto forma di emendamento del Governo al Ddl. di stabilità 2014 e riguardante la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi del leasing, posto che verrà chiesta la fiducia sull’intero provvedimento normativo. L’art. 6 del Ddl. interviene, con effetto dai contratti stipulati a decorrere dal 2014, sia sull’art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo) sia sull’art. 102 (reddito d’impresa), prevedendo, in particolare, per i lavoratori autonomi, la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare in “un periodo non inferiore a 12 anni”. Viene così archiviata l’attuale disposizione, che prevede la deducibilità “con un minimo di otto anni e un massimo di quindici”.
Ma l’aspetto certamente più rilevante dell’emendamento è costituito dal passaggio della relazione illustrativa in cui viene chiarito che, con riguardo ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, la norma proposta interviene sul regime di deducibilità fiscale riservato ai canoni di locazione finanziaria dei beni immobili aventi finalità strumentali.
In sostanza, precisa la relazione, la deducibilità fiscale dei canoni di leasing per i beni immobili è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni. Sembra essere così stato sgombrato il campo dal giusto timore che, pur con la modifica di cui trattasi, prevalesse la norma “fuori sistema” costituita dall’art. 1, comma 335 della L. 296/2006, la quale, come noto, ha limitato la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, talché oggi i lavoratori autonomi non possono dedurre i costi, né in caso di acquisto, né in caso di leasing.
Per quanto riguarda le imprese, individuali e in forma associata, le novità sono altrettanto rilevanti poiché la norma modifica il periodo di deducibilità fiscale dei canoni di leasing dei beni mobili strumentali. In particolare, intervenendo sul secondo periodo dell’art. 102, comma 7 del TUIR, la misura del predetto periodo viene ridotta dai due terzi alla metà del periodo di ammortamento fiscale. Inoltre, analogamente a quanto previsto per gli esercenti arti e professioni, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa in forma individuale e associata, in caso di beni immobili, la norma prevede che la deduzione dei canoni di leasing sia ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.
Buone notizie anche per i veicoli commerciali e industriali, cui si applicherà la generale riduzione del periodo di deducibilità, così come per le autovetture strumentali e quelle assegnate in uso promiscuo al dipendente. Resta, invece, immutato il regime di deducibilità dei canoni relativi alle autovetture aziendali, vale a dire quelle non strumentali, che continuano a dedursi in quattro anni.
Tuttavia, anche per quest’ultimo comparto, ci sono buone notizie, poiché con il comma 22-quinques si interviene eliminando l’attuale doppia tassazione IPT, che penalizza l’utilizzatore a titolo di leasing nel settore targato leggero e pesante; infatti, il cliente che acquisisce a titolo di leasing finanziario un veicolo, al contrario dell’acquisto diretto, si trova a sostenere una doppia imposizione; una prima volta in sede di stipula del contratto, una seconda volta in occasione del riscatto del veicolo. Tale sperequazione di trattamento impositivo risulta ancora maggiore nei casi di acquisizione in leasing di veicoli c.d. “pesanti”, laddove l’importo dell’IPT supera addirittura il prezzo di riscatto del veicolo stesso.
La copertura finanziaria riguardante la riduzione della durata fiscale del leasing e l’eliminazione dell’IPT sul leasing auto la si garantisce introducendo l’imposta di registro proporzionale del 4% sul corrispettivo pattuito per la cessione di contratti di leasing su immobili, anche da costruire, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. È prassi consolidata (e codificata dal punto di vista fiscale dall’art. 88, comma 5 del TUIR, per l’interpretazione fornita da ultimo nella circ. n. 17 del 29 maggio 2013), determinare il corrispettivo per la cessione del contratto quale differenza tra il valore normale attribuito dalle parti all’immobile e l’ammontare della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto; il cessionario (nuovo utilizzatore) si accolla l’onere del pagamento dei canoni residui di leasing e del prezzo di cessione finale.
Intervenendo sull’art. 40, comma 1-bis del TUR, in deroga al principio di alternatività IVA-registro, si prevede l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale alle suindicate cessioni di contratto che, ai fini IVA, sono ricondotte alla disposizione recata dall’art. 3, comma 2, n. 5 del DPR n. 633/1972 (cessione di contratti di ogni tipo). L’obbligo di registrazione dell’atto di cessione presenta, peraltro, per l’Amministrazione finanziaria, l’indubbio vantaggio di far emergere il maggior reddito imponibile in capo al cedente (utilizzatore originario) a fronte del subentro nel contratto da parte del nuovo utilizzatore (cessionario).
Fonte: Eutekne autore Lelio CACCIAPAGLIA

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