Nuovi esoneri per il modulo RW

Con la riforma della disciplina sul monitoraggio fiscale, potrebbero esserci più contribuenti che non sono tenuti alla presentazione
A seguito delle novità introdotte dalla L. 97/2013 in merito alla compilazione del modulo RW, gli obblighi di monitoraggio fiscale non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Sulla base del tenore letterale della norma, pare che non sia più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi attraverso intermediari residenti, essendo stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinato anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi.
Pertanto, in presenza di ritenuta o di imposta sostitutiva, l’esonero sembra ora previsto:
- per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
- per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
- per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari.
Ad ogni modo, tali cause di esonero potrebbero riguardare una platea più ampia di contribuenti considerando un’altra disposizione contenuta nella citata L. 97/2013 che amplia le fattispecie di redditi esteri che scontano la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva.
Infatti, secondo il nuovo comma 2 dell’art. 4 del DL 167/90, i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti ai quali le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.
L’applicazione della ritenuta a più fattispecie, quindi, potrebbe esonerare i contribuenti dagli adempimenti relativi al modulo RW.
La norma prevede che la ritenuta trova altresì applicazione, con aliquota del 20% e a titolo di acconto, per i redditi di capitale indicati nell’art. 44, comma 1, lett. a) del TUIR derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lett. c), d) ed h) del citato art. 44.
Per i redditi diversi indicati nell’art. 67 del TUIR, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie sopracitate, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti dovranno applicare, inoltre, una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite.
I rapporti fiduciari beneficiano dell’esonero
In ogni caso, resta fermo l’esonero previsto per le attività estere affidate in amministrazione a società fiduciarie residenti. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, lo schema del contratto di amministrazione fiduciaria con o senza intestazione è idoneo a consentire l’esonero oggettivo degli adempimenti relativi alla compilazione del modulo RW.
Nello schema senza intestazione per l’Agenzia delle Entrate sembra rilevare soprattutto il fatto che i redditi transitino su un apposito conto corrente intestato alla fiduciaria e ciò anche in presenza di un conto corrente intestato direttamente al cliente/fiduciante anch’esso oggetto di amministrazione “senza intestazione”, in quanto nei documenti di prassi citati si afferma che i flussi devono necessariamente transitare per il conto corrente intestato alla fiduciaria, senza quindi comportare modifiche alle modalità di canalizzazione dei redditi.
L’esonero riguarda tutte le attività finanziarie immesse in rapporti di custodia, deposito, amministrazione e gestione nonché quelle nelle quali l’intermediario finanziario interviene nella fase di creazione, estinzione del rapporto e nella fase di erogazione dei proventi.
Ad avviso della dottrina, il medesimo esonero vale anche per le partecipazioni non rappresentate da titoli e le attività finanziarie in genere (ad esempio, contratti assicurativi e contratti di finanziamento) immesse in rapporti di amministrazione intrattenuti con le società fiduciarie residenti.
Fonte: Eutekne autore Salvatore SANNA

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