Operazioni con San Marino

Le cessioni di beni effettuate nei confronti di privati sanmarinesi sono soggette ad IVA in Italia, mentre le cessioni poste in essere nei confronti di italiani non soggetti IVA sono imponibili in San Marino.
Nel caso di cessione verso San Marino l'operatore economico italiano deve:
- emettere un documento di trasporto o di consegna dei beni, in 3 esemplari, due dei quali devono essere consegnati all'acquirente sanmarinese;
- emettere fattura non imponibile (con indicazione del codice identificativo dell'acquirente sanmarinese) in 4 esemplari, 3 dei quali devono essere consegnati all'acquirente. Quest'ultimo, a sua volta, deve restituire all'operatore un esemplare della fattura vistata, mediante apposizione su di essa o di un'impronta recante la documentazione d'introduzione nel territorio sanmarinese, o della seconda sezione della marca ivi in uso, ovvero del timbro a secco dell'ufficio tributario di San Marino;
- registrare la fattura sul registro delle fatture emesse, secondo le modalità ordinarie, annotando la data di ricezione della fattura vistata;
- conservare in allegato al documento di trasporto la fattura vistata;
- presentare l'elenco Intra-1 per le cessioni compilato per la sola parte fiscale (sono esonerati da tale obbligo i contribuenti che non effettuano cessioni intracomunitarie). Il codice ISO della Repubblica di San Marino è SM.
Relativamente agli acquisti effettuati a San Marino è possibile adottare una delle seguenti procedure, a seconda che l'operatore sanmarinese indichi l'IVA in fattura o meno.
Nel caso di indicazione dell'Iva in fattura il cedente sanmarinese emette una fattura in 4 copie, indicando il proprio numero di identificazione, la partita IVA dell'acquirente italiano e l'IVA dovuta, presenta all'Ufficio tributario di San Marino le fatture e un elenco riepilogativo in 4 esemplari, versa l'IVA risultante dall'elenco e trasmette l'originale della fattura vistata all'acquirente italiano.
L'Ufficio tributario di San Marino trasmette all'Ufficio IVA di Pesaro i documenti, essendo lo stesso competente a liquidare l'imposta dovuta. L'acquirente nazionale annota l'originale della fattura ricevuta sul registro degli acquisti e opera la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa.
Nel caso di fattura senza indicazione dell'Iva il cedente sanmarinese emette la fattura in 3 esemplari, indicando il proprio numero di identificazione e la partita IVA dell'acquirente italiano, la fa vistare all'ufficio tributario di San Marino e la spedisce al cliente italiano. L'acquirente italiano determina il debito d'imposta indicandone l'ammontare sull'originale della fattura rilasciatogli dal cedente, procede ad annotare la stessa sui registri IVA vendite e acquisti e comunica l'avvenuta annotazione all'Ufficio IVA della propria circoscrizione, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri.
La legge non stabilisce un termine entro cui fornire la comunicazione; esiste solo una circolare che lo fissa in 5 giorni dall'annotazione (C.M. 20.04.1973, n. 30/510542).
Fonte: Ratio mattino del 8/5/2013 autore Cristina Rigato

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