Per il secondo acconto 2013 slalom tra nuove percentuali e obblighi di ricalcolo

Possibile il passaggio da storico a previsionale tra un tributo e l’altro e/o tra prima e seconda rata
Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2013 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 2 dicembre 2013 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare).
In vista dell’adempimento, occorre innanzitutto verificare la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello UNICO 2013 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello UNICO 2013 SC): sul punto, si veda “Acconti: imposte dirette, addizionali, IRAP, IVIE, IVAFE e contributo INPS ex L. 335/95”, Supplemento di Schede di Aggiornamento, 10/2013.
In secondo luogo, si ricorda che, a seguito della conversione del DL 76/2013 nella L. 99/2013, è stato confermato l’incremento della misura degli acconti IRPEF e IRES; inoltre, alla luce di quanto precisato dalle relazioni (tecnica e di accompagnamento) al medesimo DL, l’aumento produce effetti anche ai fini IRAP (si veda “Acconti più salati anche per l’IRAP” del 22 luglio 2013).
In particolare, per quanto concerne l’IRPEF (e l’IRAP dovuta dai soggetti IRPEF), a decorrere dal periodo d’imposta 2013, la misura del relativo acconto è fissata al 100%, in luogo del 99%. Si tratta quindi di un incremento “a regime”.
Peraltro, per l’anno 2013 l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata. La determinazione della prima rata doveva quindi ancora avvenire in base al 99%.
Relativamente all’IRES (e all’IRAP dovuta dai soggetti IRES), viene stabilito che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura del relativo acconto è aumentata dal 100% al 101%. A differenza dell’IRPEF, in questo caso l’aumento non è disposto a regime, ma opera soltanto per il suddetto periodo d’imposta. Come con riferimento all’IRPEF, invece, l’aumento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto. Pertanto, per la prima rata di acconto relativa al 2013 doveva ancora applicarsi la misura del 100%.
A questo punto, per il calcolo dell’acconto, occorre stabilire se utilizzare:
- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta “netta” dovuta per l’anno precedente, risultante dal modello UNICO 2013;
- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta “netta” che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso.
In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n. 18, § 3.4), nel senso che, per esempio:
- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).
Qualora adotti il metodo storico, il contribuente deve verificare se sussistono obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2012, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2013, imposti da specifiche disposizioni di legge.
Come già evidenziato su Eutekne.info in occasione del versamento della prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- la riduzione al 20% della percentuale di deducibilità dei costi degli autoveicoli per imprese e professionisti (si veda “Auto aziendali, per gli acconti 2013 col metodo «storico» deducibilità del 20%” del 4 maggio 2013);
- la fruizione, nel 2012, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per i benzinai (si veda “Acconti 2013 alla prova del ricalcolo” del 30 maggio 2013);
- la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario disposta dalla legge di stabilità 2013 e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti (si veda “Anche sospensione di sfratti e rivalutazione di terreni con ricalcolo acconti” del 1° giugno 2013);
- la proroga al 2013 della parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei frontalieri e delle detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti (si veda “Anche «frontalieri» e non residenti devono verificare l’obbligo di ricalcolo acconti” del 10 giugno 2013).
Fonte: Eutekne Autore Luca FORNERO

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