Posizione previdenziale per le imprese di elaborazione dati

L'attività riconducibile alla meccanica elaborazione dei dati, non dà luogo all'iscrizione alla gestione commercianti.
Lo ha precisato l'Inps con messaggio 18413 del 13.11.2013, fornendo chiarimenti sulla verifica dell'attività
concretamente svolta e alla conseguente iscrivibilità nella gestione commercianti dei titolari di imprese esercenti attività di elaborazione dati, classificate con il codice 63.1, in base all'Ateco 2007. È da ricordare che tali iscrizioni sono state determinate a seguito della nuova classificazione dei codici ATECO 2007 che ha fatto confluire nel codice 63.1 l'intero codice 72.3, parte del 72.4 e parte del 72.6 che precedentemente risultavano iscrivibili alla gestione. Dato che il nuovo gruppo 63.1 comprende sia attività di elaborazione meccanica dei dati, sia la più ampia attività di consulenza e prestazione di servizi connessi, non si è più effettuata alcuna esclusione aprioristica dall'obbligo di iscrizione ai commercianti, perché si rende necessaria la verifica della concreta attività svolta. Dovranno essere considerate comprese nel settore terziario, precisa l'INPS, tutte le attività con codice 63.11.20, 63.11.30, 63.12.00; ciò potrà dar luogo all'annullamento dell'iscrizione del titolare alla gestione commercianti, nel caso in cui si tratti di attività riconducibile alla meccanica elaborazione dei dati.
Sulla materia l'Inps era intervenuto, qualche mese fa, con l'iscrizione d'ufficio, operazione "Poseidone", dove vi rientravano i soci di centri elaborazione dati. Dal 1.01.1996 le predette imprese erano inquadrate nel settore industria; potevano essere inquadrate nel settore artigianato, solo se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge riferita a quest'ultimo comparto. Rientravano in tale disciplina i datori di lavoro che svolgono, per conto terzi e in via esclusiva, attività di registrazione su nastri o dischi magnetici vergini, ottenendo come prodotto nastri o dischi registrati da fornire ai committenti e riproducibili in più copie. Vi rientravano anche i datori di lavoro che svolgono l'attività di elaborazione mediante calcolatori direttamente attraverso la lettura di nastro o dischi magnetici, di dati, informazioni o testi per riprodurli nel modo voluto su moduli meccanografici. Quello cui bisogna fare attenzione è la nuova classificazione Ateco del 2007, che ha fatto rientrare tale attività nei servizi, dando luogo, da parte dell'Inps, all'iscrizione dei soci delle società nei commercianti.
Le sedi territoriali dell'Inps vengono invitate a gestire le argomentazioni dei contribuenti, sia per quanto concerne il contenzioso amministrativo sia per quanto riguarda la mera richiesta di riesame dei provvedimenti d'iscrizione, per valutare caso per caso l'attività svolta e confermare la sussistenza dell'obbligo contributivo alla Gestione Commercianti – sempreché sussistano tutti i requisiti di legge – ove l'attività medesima esuli dalla mera elaborazione dati e consista anche nella prestazione di servizi di vario genere.
Infine, viene fatto presente che in tutti i casi dove le stesse sedi ritengano che l'attività attualmente svolta dall'impresa non corrisponda a quella dichiarata al momento dell'iscrizione, si potrà procedere ad una modifica dell'inquadramento con decorrenza ex nunc.
In merito alla posizione contributiva nella gestione autonoma, la stessa, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere costituita entro i limiti prescrizionali.
A tal proposito, l'Inps precisa che nell'ipotesi in cui l'iscrivibilità nella gestione sia stata in precedenza esclusa dalla stessa sede, potrà essere riconosciuta al richiedente la riduzione delle sanzioni civili.
Fonte: Ratio mattino del 27/11/2013 autore Aldo Forte

Commenti

  1. L'INPS insiste sull'iscrizione nella gestione Commercianti pur sapendo che in sede di iscrizione alla CCIAA di una ditta individuale o di una Società di Persone, questa viene iscritta all' ALBO ARTIGIANI passando quindi dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Sarebbe bene quindi che la smettessero con queste vertenze

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