Quando l’attività d’impresa passa dalla società di persone alla ditta individuale

Una delle cause di estinzione delle società di persone, previste dal Codice civile (articolo 2272) è il venir meno della pluralità dei soci, qualora questa non venga ricostituita nel termine di sei mesi (dal verificarsi della causa che ha prodotto la mancanza di pluralità).
Dunque, il semplice venir meno della pluralità della compagine societaria, di per se stessa non rappresenta una causa di estinzione della società. Occorre che essa si protragga per almeno sei mesi.
Inoltre, entro tale lasso di termine è possibile (e nella pratica accade) che il socio superstite decida comunque di continuare a svolgere l’attività d’impresa utilizzando lo stesso complesso aziendale della società. In tale caso, nella sostanza si può parlare di trasformazione della società di persone in impresa individuale, anche se, nè le norme civilistiche, nè quelle fiscali contemplano espressamente tale figura.
Nel caso di scioglimento societario, la normativa civilistica prevede l’obbligo (disciplinandolo) di procedere alla liquidazione, mediante la nomina di un liquidatore, incaricato appunto di procedere a regolare i rapporti ancora pendenti con terze economie e a ripartire fra i soci quanto ancora residua del patrimonio sociale. Nelle società di persone invece al verificarsi di determinati presupposti, la fase della liquidazione può essere omessa. L’articolo 2275 del Codice civile infatti, afferma che l’obbligo di procedere alla liquidazione di una società di persone che si scioglie c’è quando nello Statuto non è prevista alcuna modalità secondo la quale procedere alla liquidazione del patrimonio e, contemporaneamente i soci non sono d’accordo sulle modalità con le quali procedere. In tali ipotesi dunque stabilisce il predetto articolo con il consenso di tutti i soci (o, in caso di loro disaccordo, deve provvedere tribunale) occorre nominare un liquidatore. Gli articoli successivi disciplinano alcuni aspetti della procedura.
Nell’ipotesi qui contemplata, in cui il socio superstite voglia continuare a gestire l’impresa nella forma della ditta individuale la fase della liquidazione è sempre necessaria (risoluzione 47 del 2006). Infatti si instaura un rapporto di successione fra due soggetti distinti e ciò rende necessario appunto una fase liquidatoria. Insomma, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale nella forma individuale necessita sempre dello scioglimento preventivo della società e della conseguente liquidazione della stessa.
In questa fattispecie inoltre, così come chiarito dalla circolare n. 54 del 2002, l’operazione di scioglimento della società di persone non da luogo all’emersione di alcuna plusvalenza imponibile (l’operazione è cioè neutra da un punto di vista fiscale) in relazione ai beni oggetto dell’attività dell’impresa, a condizione appunto che, gli stessi beni vengano impiegati nella prosecuzione dell’attività sotto forma di ditta individuale, mantenendo inalterati i valori dei beni medesimi.
Se nel patrimonio della società sono presenti beni immobili le imposte ipocatastali sono applicabili in misura proporzionale essendo possibile ravvisare, una fattispecie di assegnazione di beni immobili aziendali (così la risoluzione n.47 del 2006).
Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi, la società dovrà redigere le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative alla frazione di tempo che va dall’inizio del periodo d’imposta al termine del sesto mese entro il quale non è stata ricostituita la pluralità (determinandosi così lo scioglimento della società). Tali dichiarazioni andranno presentate entro il nono mese dalla chiusura della liquidazione. L’imprenditore invece presenterà la sua dichiarazione, compilando il Modello Unico PF (il quadro RF o RG, a seconda del tipo di contabilità adottato, semplificata o ordinaria) per il periodo compreso nella residua frazione dell’esercizio.
Sin qui nulla di diverso rispetto ad altre fattispecie più diffuse. Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi in tema di Iva però sono previste specifiche modalità di compilazione e di presentazione della dichiarazione annuale.
Ai fini di tale imposta infatti si verifica un vero e proprio subentro del soggetto “risultante” dalla trasformazione (la ditta individuale) nella posizione del soggetto che si estingue a seguito della stessa. Si delinea in buona sostanza una situazione di continuità che determina, in capo al soggetto risultante dall’operazione l’obbligo di assolvere ogni adempimento Iva successivo alla stessa.
Ne deriva che la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta in cui ha luogo l’operazione, come si evince anche dalla lettura delle istruzioni per la compilazione del predetto modello, deve essere presentata esclusivamente dalla ditta individuale costituita dal socio superstite e in essa devono essere riportate sia le operazioni dalla stessa effettuate, a partire dalla data della sua costituzione, sia quelle poste in essere dalla società di persone, fino alla data della sua estinzione.
In buona sostanza la dichiarazione presentata dalla ditta individuale sarà costituita dal frontespizio, del modello IVA in caso di presentazione della dichiarazione in via autonoma o del modello UNICO in caso di presentazione della dichiarazione unificata e da 2 moduli (o intercalari). Il modulo n. 01, che contiene le operazioni effettuate dalla ditta individuale nonché le operazioni effettuate dalla società di persone nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta la trasformazione e il modulo n. 02, nel quale saranno riportate le operazioni effettuate dalla società di persone dall’inizio dell’anno d’imposta fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi prima della trasformazione. In questo modulo deve essere indicata, nel rigo VA1, la partita IVA del soggetto cui lo stesso si riferisce.
Infine, per quanto riguarda l’obbligo formale di cessazione della partita Iva del soggetto estinto (la società), in via generale, in tali casi l’articolo 35 comma 3 ultimo periodo del DPR 633/1972 prevede, in presenza di trasformazioni societarie che determinano l’estinzione del soggetto originario, l’obbligo per il soggetto che risulta dalla trasformazione medesima di provvedere alla cessazione dell’attività del soggetto estinto. Obbligo da assolvere in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività o di variazione dei dati che il soggetto risultante dall’operazione deve effettuare entro 30 giorni dalla data in cui la trasformazione produce i suoi effetti.
In riferimento alla fattispecie contemplata dal presente articolo dunque, il socio “superstite” che prosegue l’attività precedentemente svolta dalla società, presenterà una dichiarazione di inizio attività, utilizzando il modello AA9/11, approvato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18 maggio 2012. Inoltre, occorrerà compilare anche il quadro E di tale modello, barrando la casella 1b “Modificazione di società in ditta individuale“. Tale comunicazione determinerà (oltre agli altri effetti) l’automatica estinzione della società e la conseguente chiusura del suo codice fiscale/partita Iva.
Fonte: http://studioditeodoro.wordpress.com autore Daniele Di Teodoro

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