Ravvedimento operoso «delicato» per la dichiarazione omessa

Per ravvedersi bisogna tenere nella dovuta considerazione le varie circolari dell’Amministrazione finanziaria
Lo scorso 30 settembre 2013 è scaduto il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP.
Ai sensi degli artt. 1 e 5 del DLgs. 471/97, e dell’art. 32 del DLgs. 446/97, l’omessa dichiarazione è sanzionata con un importo che va dal 120% al 240% del tributo dovuto, ma, se non sono dovute imposte, la sanzione è fissa da 258 a 1.032 euro.
Tanto premesso, l’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97 ammette il ravvedimento operoso solo se posto in essere entro novanta giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 30 dicembre 2013, in quanto il 29 cade di domenica.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che se la dichiarazione viene inviata entro il menzionato termine di novanta giorni, si applica la sanzione in misura fissa ma bisogna anche procedere al ravvedimento concernente l’omesso versamento delle imposte (vedasi la circ. 23 del 1999).
Quindi, l’omesso versamento, ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, può essere sanato sino al 30 settembre 2014, mentre l’omessa dichiarazione sino al prossimo 30 dicembre.
Per regolarizzare la propria posizione, il contribuente, dunque, deve, entro i termini predetti:
- presentare la dichiarazione omessa;
- versare la sanzione di 25 euro per ogni dichiarazione omessa, con codice tributo “8911”;
- versare le imposte e i relativi interessi legali;
- versare le sanzioni ridotte per tardivo versamento delle imposte.
In merito a quest’ultimo punto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 del DLgs. 471/97 e 13 del DLgs. 472/97, la sanzione del 30% da tardivo versamento prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97 è ridotta:
- al 3% ulteriormente ridotto ad 1/15 per ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo non superiore a quindici giorni;
- al 3%, in caso di ritardo non superiore a trenta giorni;
- al 3,75%, in caso di ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione.
Sanzioni plurime per la dichiarazione unificata
Per esempi pratici sul versamento delle suddette poste e sulla compilazione del modello F24 si veda la scheda sulle sanzioni da omessa dichiarazione, pubblicata sul numero 11/2013 di Schede di Aggiornamento Eutekne.
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione unificata devono tenere presente che, secondo la circ. 54 del 2002, in caso di invio tardivo non è realizzata una sola omessa dichiarazione, ma tante omissioni quante sono le dichiarazioni contenute in quella unificata: in pratica, due omesse dichiarazioni, una per le imposte sui redditi e una per l’IVA, visto che per l’IRAP dal 2009 la dichiarazione deve essere presentata in forma autonoma.
Si evidenzia che la regolarizzazione dell’omessa dichiarazione non ha effetto solo ai fini delle sanzioni.
Infatti, in presenza di dichiarazione omessa, per tutte e tre le imposte (redditi, IVA e IRAP) è possibile l’accertamento induttivo “puro” o l’accertamento d’ufficio, il che significa che l’Agenzia delle Entrate, salvo il limite dell’arbitrarietà, può determinare il reddito complessivo del contribuente anche utilizzando presunzioni “semplicissime” (quindi non necessariamente gravi, precise e concordanti) e ogni dato pervenuto alla sua conoscenza.
Oltre a tale aspetto, slitta altresì di un anno il termine decadenziale per la notifica dell’accertamento: esso potrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO


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