Registro imprese. Per il ministero dello Sviluppo economico valgono le regole tributarie

Sui diritti camerali «perdono» a costi ridotti
Ravvedimento agevolato per versamenti insufficienti
Le sanzioni irrogabili nel caso di errori o insufficienti versamenti del diritto annuale dovuto per l'iscrizione alla Camera di commercio si adeguano ai criteri applicabili ai tributi in generale. Lo ha chiarito il ministero dello Sviluppo economico con la nota 172574 del 22 ottobre al fine di rendere uniformi le regole sanzionatorie previste per le violazioni sul pagamento del diritto annuale ai principi indicati dall'agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 2013.
Con il documento di prassi viene innanzitutto chiarito, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, che non può essere considerato tardivo, bensì insufficiente, il versamento del diritto annuale, eventualmente comprensivo della maggiorazione dello 0,40% – dovuta in caso di pagamento entro i 30 giorni dalla scadenza originaria – inferiore al diritto effettivamente dovuto.
In questo caso, i soggetti interessati potranno avvalersi del ravvedimento operoso sanando la violazione nel termine di 30 giorni dalla scadenza del "termine lungo" con il pagamento della sanzione ridotta calcolata sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto (imposta più maggiorazione). Il contribuente che, all'ordinaria scadenza (16 giugno) o nel cosiddetto termine lungo (16 luglio) non abbia ancora versato il diritto, può ravvedersi entro il 16 giugno dell'anno successivo.
Relativamente ai versamenti carenti il ravvedimento può considerarsi perfezionato limitatamente però all'importo versato. Al riguardo, si potrebbero verificare due situazioni. La prima, che il versamento del diritto è inferiore al dovuto ma le sanzioni e gli interessi sono commisurati all'importo versato. La seconda, che il versamento complessivo è minore dell'effettivo e le sanzioni e gli interessi non sono commisurati al versamento eseguito. Nel primo caso il ravvedimento è perfezionato limitatamente alla parte del diritto sulla base del quale sono stati commisurati i relativi interessi e sanzioni; sulla differenza non regolarizzata verranno applicate le ordinarie sanzioni. Nel secondo, il ravvedimento operoso potrà essere validamente accettato solo in riferimento alla quota parte del tributo proporzionato al versamento complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non regolarmente versata saranno dovute le relative sanzioni.
Le nuove modalità di applicazione delle sanzioni riguarderanno i ruoli resi esecutivi dopo il 22 ottobre 2013. Per le cartelle già notificate ma non ancora definitive e previa istanza del contribuente, le sanzioni dovranno essere rideterminate sulla base dei nuovi principi. Per i ruoli già divenuti definitivi la rimodulazione della sanzione è subordinata alla presentazione dell'istanza di autotutela e la cui valutazione spetterà alle camere di commercio. Infine, le sanzioni irrogate con provvedimento definitivo non sono ripetibili.
Fonte: Il sole 24 ore autore Andrea Taglioni

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