Se il socio superstite prosegue l’attività è assegnazione dell’azienda

Se si trattasse di una trasformazione, le ipo-catastali sarebbero fisse
Nelle società di persone è diffuso il fenomeno dello scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci. Si ricorda, infatti, che l’art. 2272, comma 1, n. 4 c.c. individua tra le cause di scioglimento della società di persone il venir meno della “pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita”.
A seguito del venire meno della pluralità dei soci, può accadere che l’attività di impresa venga proseguita sotto forma di impresa individuale, dall’unico socio “superstite”.
In tal caso, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 29 maggio 2013 n. 18 (§§ 6.34 e 6.40), si configura un’assegnazione dell’intero complesso aziendale, in quanto “la natura aziendale dei beni assegnati è desumibile dall’intento del socio superstite di destinare quanto assegnatogli all’esercizio dell’impresa in forma individuale”.
Di conseguenza – prosegue l’Agenzia – dal punto di vista dell’imposizione indiretta tale operazione determina l’obbligo di corrispondere:
- ove l’azienda non comprenda immobili, solo l’imposta di registro fissa (168 euro fino al 31 dicembre 2013 e 200 euro dal 1° gennaio 2014) oltre all’imposta di bollo di 156 euro;
- ove l’azienda comprenda immobili, l’imposta di registro fissa (168 euro fino al 31 dicembre 2013 e 200 euro dal 1° gennaio 2014), le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria del 2% e 1% e l’imposta di bollo di 300 euro.
Tale ricostruzione era già stata accolta, dall’Agenzia delle Entrate, nella ris. 3 aprile 2006 n. 47. In tale documento (come nella circ. 18/2013) la fattispecie che si verifica nel caso del venir meno della pluralità dei soci di società di persone, seguita dalla prosecuzione dell’attività di impresa in capo al socio superstite in forma di impresa individuale, viene qualificata come un’ipotesi di scioglimento seguito dall’assegnazione dell’azienda al socio superstite.
Dal punto di vista strettamente civilistico, l’impostazione accolta non pare in alcun modo censurabile, anzi, si tratta della qualificazione “preferita” sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina.
A seguito dello scioglimento di una società con un unico socio – afferma, quindi, l’Agenzia delle Entrate nella circ. 18/2013 – “deve essere effettuata la liquidazione, a conclusione della quale il patrimonio sociale residuo viene assegnato al socio superstite. Tale assegnazione ha per oggetto l’intero complesso aziendale in liquidazione”.
Ci si potrebbe, però, domandare se la situazione che si realizza in ipotesi di continuazione dell’impresa da parte dell’unico socio superstite possa essere, invece, qualificata come una trasformazione della società di persone in impresa individuale. Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, le conseguenze sarebbero rilevanti, in quanto si applicherebbe il prelievo fisso anche per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale (in presenza di immobili). Infatti, la trasformazione, non comportando effetti traslativi, è soggetta ai tributi ipo-catastali in misura fissa a norma dell’art. 10, comma 2 del DLgs. 347/90 e dell’art. 4 della Tariffa, allegata al DLgs. 347/90.
Tuttavia, la strada appena segnalata, dal punto di vista civilistico non pare agevole. Infatti, la giurisprudenza (si veda “Trasformazione eterogenea preclusa alle società di persone” del 10 settembre 2010) la rifiuta e la dottrina (si veda lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 3/2005/T) la ritiene difficilmente praticabile, ritenendo tassativo l’elenco di fattispecie di trasformazione eterogenea recato dal Codice Civile.
Si segnala, d’altro canto che, nella circ. 19 giugno 2002 n. 54 (§ 5), l’Agenzia delle Entrate, esaminando la medesima situazione dal punto di vista dell’imposizione diretta, sembra assimilare gli effetti dell’operazione qui descritta a quelli di una trasformazione, atteso che esclude l’emersione, in tal caso, di qualunque plusvalenza, a condizione che il socio superstite continui l’attività sotto forma di impresa individuale (sul tema, si veda “Società di persone: se viene meno la pluralità dei soci, scioglimento neutrale” del 15 maggio 2013). Se, anche ai fini delle imposte indirette, gli effetti dell’operazione qui descritta fossero ritenuti assimilabili a quelli di una trasformazione, come anticipato, le imposte ipotecaria e catastale sarebbero dovute in misura fissa.
Per completare il quadro, infine, si rileva che le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa anche in ipotesi di conferimento di azienda e di scissione e fusione, sicché l’applicazione dell’imposta proporzionale, nel caso qui descritto, potrebbe apparire “anomala”, in quanto configura un diverso trattamento per atti dagli effetti in qualche modo “omogenei” (d’altro canto, “l’anomalia” è già stata rilevata dalla dottrina in relazione all’assegnazione dell’azienda, che, secondo l’Agenzia, sconta le ipo-catastali proporzionali, mentre l’atto ad essa speculare, il conferimento, le sconta in misura fissa).
Fonte: Eutekne autore Anita MAURO

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