Spesometro, avvio difficile.

Adempimenti. A pochi giorni dalla spedizione del modello polivalente i punti oscuri restano ancora numerosi
Provvedimento e modulistica delle Entrate in ordine sparso sulle fusioni
A pochi giorni dalla scadenza dell'invio telematico del modello di comunicazione polivalente, parte relativa alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (articolo 21 del decreto legge 78/2010), rimangono ancora dei dubbi riguardanti questo adempimento, alcuni dei quali recentemente affrontati anche da Assosoftware (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 ottobre). Mentre altri, ancora, restano da approfondire.
Conformemente a quanto indicato nell'articolo 21 del decreto legge 78/2010, le istruzioni al modello polivalente precisano che «per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (...) rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva». Si ritiene che la verifica di questa soglia debba essere effettuata avendo a riguardo l'articolo 6 del decreto Iva: singolo corrispettivo percepito. Il riferimento alla soglia per le singole operazioni – fatta in relazione all'importo di 3.600 euro al lordo dell'Iva – comporta un imponibile pari a 2.975,21 euro se lo scorporo Iva è ad aliquota del 21% o a 2.950,82 se lo scorporo Iva è ad aliquota del 22 per cento.
Sempre nelle istruzioni ministeriali al modello polivalente si legge che, nel perimetro delle operazioni escluse in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti, rientrano le operazioni finanziarie esenti da Iva ex articolo 10 del Dpr 633/72. In realtà, le operazioni bancarie e finanziarie già comunicate all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del Dpr 605/73, includono anche operazioni soggette a Iva (ad esempio quelle relative alle cassette di sicurezza, alle gestioni patrimoniali). In generale, si deve ritenere che il perimetro di esclusione dalla comunicazione riguardi tutte le operazioni già censite in Anagrafe tributaria, a nulla rilevando che le stesse siano o meno esenti da Iva o che per esse l'operatore finanziario abbia o meno emesso fattura o, ancora, che siano o meno sopra la soglia dei 3.600 euro al lordo dell'Iva.
Per quanto riguarda la rappresentazione delle note di credito ricevute (o emesse) nell'ambito del quadro «FA» (comunicazione in forma aggregata), Assosoftware ha già chiarito (nota 22 ottobre 2013) che l'ammontare complessivo delle note di credito ricevute sulle fatture passive e specularmente di quelle emesse, sulle fatture attive da e verso uno stesso soggetto sarà annotato rispettivamente nella sezione delle fatture attive (campo 10) o passive (campo 15).
Resta da chiarire, in questa ipotesi, che cosa si debba indicare nel campo 4 «numero di operazioni attive aggregate» e nel campo 5 «numero di operazioni passive aggregate». Un esempio potrà chiarire. Se il contribuente ha ricevuto due fatture e una nota di credito dal fornitore allora nel campo 4 si indicherà "1" e nel campo 5 si indicherà "2".
Con riferimento poi agli acquisti black list effettuati da soggetti in regime speciale di cui all'articolo 36-bis del decreto Iva valgono le indicazioni contenute nella circolare delle Entrate 53/E/2010. Più in particolare, per gli acquisti di servizi black list, non è dovuta la compilazione del quadro «BL» relativamente al flag da apporre al campo 2 «operazioni con paesi con fiscalità privilegiata». Rimane tuttavia il più generico obbligo di comunicazione annuale dei dati Iva, trattandosi di operazioni di acquisto rientranti nella categoria di «acquisti di servizi da non residenti» per i quali il contribuente dovrà apporre il flag al campo 3 del quadro «BL» «acquisti di servizi da non residenti» o al campo 7 del quadro «FR» «autofattura» a seconda della modalità di comunicazione prescelta, rispettivamente aggregata o analitica.
Fonte: Il sole 24 ore autori Marco Piazza Antonella Scagliarini

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