Stralcio degli interessi sulle cartelle di pagamento

Gli ultimi emendamenti alla legge di stabilità tornano a toccare il tema della riscossione delle imposte, già oggetto di importanti riforme e in attesa di interventi altrettanto rilevanti lasciati ai decreti attuativi.
Dopo le novità introdotte sulla rateazione e le nuove disposizioni in tema di misure esecutive e cautelari, questa volta l’attenzione si concentra sugli interessi: il Governo dovrà infatti votare la fiducia sulla possibilità offerta ai contribuenti di pagare integralmente gli importi iscritti a ruolo e i compensi spettanti a Equitalia, senza corrispondere però gli interessi di mora maturati dall’affidamento del ruolo all’agente della riscossione o dopo la notifica della cartella di pagamento. 
Obiettivo principale è sicuramente quello di trovare nuove fonti da destinare al taglio del cuneo fiscale, ma soprattutto quello di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti, cercando in tal modo di sbloccare una parte significativa del contenzioso. 
Ambito di applicazione
Così come delineata, la rottamazione delle cartelle dovrebbe riguardare soltanto gli interessi di mora maturati dopo la notifica della cartella di pagamento o dell’affidamento dell’accertamento esecutivo all’agente della riscossione, mentre dovrebbero essere comunque pagati gli importi iscritti a ruolo, l’aggio di riscossione (pari all’8% dal primo gennaio) e il rimborso delle spese sostenute dall’agente della riscossione (si pensi a tal proposito, alle spese di notifica della cartella di pagamento). 
Sarà concesso lo stralcio degli interessi di mora sui ruoli consegnati all’agente della riscossione fino al 31 ottobre 2013 ed emessi dallo Stato, da Agenzie fiscali e dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni). Allo stato attuale, invece, non sono previste sanatorie per i ruoli Inps. 
Si ritiene inoltre che possano essere ricompresi nella previsione anche i ruoli provvisori, emessi in pendenza di un ricorso contro l’avviso di accertamento, mentre sono sicuramente da escludere le pretese riguardanti i tributi comunitari, ovvero dazi e Iva, e le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti. 
La procedura per poter beneficiare dell’azzeramento degli interessi sarà attivata dall’agente della riscossione, il quale provvederà a inviare, entro la fine di maggio 2014, una comunicazione ai soggetti interessati. 
Questi ultimi potranno provvedere al pagamento in due rate, la prima entro la fine di giugno 2014, la seconda entro il 16 settembre 2014 e la definizione degli importi si perfezionerà soltanto con il pagamento della seconda rata. 
Le modalità attuative saranno definite con successivo decreto del ministero delle Finanze. 
La rateazione
Sicuramente la necessità di dover pagare gli importi in due rate potrebbe essere di ostacolo ai contribuenti, i quali potrebbero trovare maggiormente conveniente ricorrere alla nuova rateazione straordinaria recentemente introdotta. 
Si ricorda infatti che è concessa la possibilità di richiedere una rateazione decennale allorquando l’importo della rata: 
a) sia superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, (per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati); 
b) sia superiore al 10% del valore della produzione (per i soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente). In quest’ultimo caso è inoltre richiesto che l’indice di liquidità sia compreso tra 0,50 e 1. 
A quanto appena esposto va altresì aggiunto che anche per i piani di rateazione decennale è possibile ottenere una proroga dei pagamenti, sempre prima che sia accertata la decadenza dal beneficio della rateazione. 
Il presupposto vincolante è la dimostrazione del peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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