Unico emendabile fino al 2009

Passato il termine del 30 settembre, correzione esclusa per il 2008
Premessa – Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E/2013, decorso il termine del 30 settembre 2013, non essendo più possibile integrare Unico 2012, rimane la possibilità di rettificare componenti di costo non dedotti dal 2009 in avanti.
Circolare 31/2013 - Con la C.M. 24 settembre 2013, n. 31/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla correzione degli errori in bilancio che influiscono sulla determinazione del reddito d'impresa già dichiarato. Si tratta della presentazione di una dichiarazione integrativa o comunque rettificativa della precedente già presentata, che comporta, in relazione al tipo di errore commesso, un nuovo saldo imposte a credito o debito. 
Integrativa - La dichiarazione con la quale il contribuente rettifica dei redditi dichiarati in precedenti periodi è detta infatti integrativa. La modifica può comportare minori imponibili fiscali, ai quali consegue un minor debito ovvero un maggior credito d'imposta. È il caso della rilevazione, ad esempio, di costi non imputati nel corretto esercizio di competenza. In questo caso la dichiarazione integrativa è a favore del contribuente ed è disciplinata dall'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L'ipotesi contraria si verifica quando dalla correzione nasce un maggior imponibile, al quale seguono maggiori imposte dovute o la riduzione del credito originariamente indicato. In questo caso si tratta di un'integrativa a sfavore ed è prevista dall'art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998. 
Integrativa a favore – Nella circolare 31/2013, l'Agenzia richiama preliminarmente la previsione normativa contenuta nell'art. 2, co. 8, D.P.R. 322/1998 che prevede la possibilità di correggere le dichiarazioni contenenti errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito o, comunque, un maggior debito d'imposta o un minor credito, presentando un modello non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 
Annualità emendabile - Nel confermare il proprio orientamento (benché difforme dalla giurisprudenza di legittimità) circa la possibilità che l'integrativa a favore possa essere presentata solo entro il termine di scadenza del Modello Unico dell'anno successivo, è precisato che quando l'annualità oggetto di errore non è più emendabile, il contribuente può rideterminare tutti i risultati dei periodi d'imposta sino a giungere a un'annualità emendabile. In altre parole, il contribuente dovrà ricostruire i redditi (o perdite) a partire dall'anno contenente l'errore e far confluire il risultato nell'ultima dichiarazione che è possibile integrare. In ogni caso ciò è possibile solo quando l'anno di imposta da correggere è ancora suscettibile di accertamento, nei termini previsti dall'art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ossia entro il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione
La ricostruzione - Il 30 settembre 2013, ad esempio, scadeva il termine per presentare la dichiarazione integrativa a favore relativa a Unico 2012 periodo d'imposta 2011. Un errore del 2008 (il cui termine di decadenza ai fini dell'accertamento scade il 31 dicembre 2013) avrebbe comportato la necessità che il contribuente ricostruisse tutti gli imponibili fiscali dal 2008 fino al 2011 (e le conseguenti imposte credito) ed inserisse il risultato finale nella dichiarazione Unico 2012. Decorso il termine del 30 settembre 2013, non essendo più possibile integrare Unico 2012, rimane la possibilità di rettificare componenti di costo non dedotti dal 2009 in avanti. Nel documento di prassi, l'Agenzia esorta i propri Uffici locali a eliminare eventuali avvisi bonari emessi in seguito al controllo automatizzato e che non tenessero conto delle dichiarazioni integrative presentate secondo tali precisazioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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