Veicoli a uso promiscuo in base al periodo prevalente. La destinazione. Come l'utilizzo si riflette sulla percentuale di sgravio

La deducibilità delle auto aziendali varia in funzione dell'utilizzo prevalente – misurato in giorni – che ne viene fatto nel corso del periodo d'imposta. Così, se è stata data in uso promiscuo al dipendente solo per un periodo nell'arco dell'anno, bisogna verificare se questo si è protratto per la maggior parte dell'anno stesso.
Se invece l'auto è acquistata o ceduta in corso d'anno, la fiscalità dei relativi costi resta legata all'utilizzo prevalente, ma questa volta determinato in funzione del periodo di detenzione.
Accade spesso che nel corso dell'anno l'auto aziendale sia concessa in uso promiscuo al dipendente o che nel corso dello stesso l'utilizzo promiscuo cessi. La deducibilità dei costi di tali veicoli resta comunque uniforme nel periodo d'imposta. In sede di dichiarazione bisogna quindi verificare se l'utilizzo promiscuo si è protratto per almeno la metà più uno dei giorni che compongono l'esercizio: in questo caso i costi afferenti detto veicolo saranno deducibili nella misura del 70 per cento. 
Con la circolare 188/1998, infatti, il Fisco ha affermato che le spese e gli altri componenti negativi relativi a un'auto acquistata da un'impresa nel corso del periodo d'imposta e successivamente data in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili nella misura fissata dall'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Tuir qualora il bene sia concesso in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta.
Al fine di assicurarsi la maggior deduzione concessa in relazione ai veicoli in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta è opportuno che tale utilizzo sia provato in base a idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio, una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente o un contratto con data certa). La circolare 48/1998, oltre a evidenziare la necessità di questa documentazione, ha chiarito anche che:
- per verificare la prevalenza di utilizzo promiscuo, questo si deve manifestare per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro, non per forza coincidente con l'anno solare;
- nel caso la vettura sia posseduta per un lasso di tempo diverso rispetto alla durata dell'esercizio (perché acquistata o venduta nel corso dello stesso), la suddetta verifica deve essere effettuata in relazione al periodo di possesso del veicolo.
Pertanto, se l'auto è stata acquistata il 1° settembre 2013, beneficerà della deduzione al 70%, peraltro senza tetto massimo sul costo di acquisto, qualora l'uso promiscuo duri almeno 63 giorni (sui 124 complessivi). 
In base alle precisazioni fornite con la circolare 48, non è necessario che l'utilizzo sia avvenuto in modo continuativo, essendo sufficiente che nel periodo d'imposta si realizzi la condizione richiesta. Ad esempio, se l'uso promiscuo è avvenuto in relazione ai periodi 15 settembre - 15 ottobre e 1° novembre - 31 dicembre sarà possibile fruire della deduzione al 70%, in quanto l'uso promiscuo si manifesta per più di 62 giorni, ancorché non consecutivi. Non rileva nemmeno il fatto che il veicolo, in questi periodi, sia stato concesso in uso promiscuo a due diversi dipendenti. 
Fonte: Il sole 24 ore

Commenti