Versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici per le cooperative

Il 3% degli utili annuali dovuto ai fondi mutualistici deve essere versato entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio da parte delle società cooperative aderenti alle associazioni ovvero entro il 30 ottobre per le non aderenti. L'omissione può comportare anche la perdita delle agevolazioni.
Le società cooperative devono corrispondere una quota degli utili netti annuali pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, obbligo istituito con l'art. 11 della Legge 31.01.1992, n. 59 poi trasfuso, dal 2004, con la riforma del diritto societario nell'art. 2545-quater C.C.
Tale adempimento è richiesto con modalità differenziate in ordine sia al termine e sia alla destinazione che dipendono dalla circostanza che la cooperativa sia associata, o meno, ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Infatti, mentre le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all'obbligo mediante versamento allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione, quelle non aderenti ad alcuna associazione ovvero che hanno aderito ad un'associazione che non ha costituito il fondo eseguono il versamento direttamente allo Stato.
L'adesione condiziona, quindi, le modalità di versamento che sono specifiche per ciascun fondo delle associazioni (c/c postale o bancario) per le aderenti mentre deve essere utilizzato il modello F24 (Sezione Erario) per le non aderenti con possibilità, solo per quest'ultime, di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito (codice tributo 3012 per il "tributo" e 3014 per l'eventuale sanzione).
L'adesione condiziona anche il termine di versamento che è previsto:
- per le non aderenti, a data fissa (30 ottobre) per quelle con esercizio coincidente con l'anno solare ovvero entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio per quelle con esercizio non coincidente;
- entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio per le aderenti.
E' previsto che in caso di variazioni intervenute in corso d'anno nell'adesione ad associazione o revoca della stessa o di cambio di associazione il versamento deve essere effettuato pro-rata-temporis rapportato a giorni.
Unici sono, invece, ovviamente, per tutte le cooperative l'importo minimo (euro 10,33) del versamento, la modalità di calcolo, l'esenzione da Ires (nel limite del 3%) e il regime sanzionatorio per il ritardato, insufficiente e omesso versamento.
Nel merito del regime sanzionatorio rammentiamo che, recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico con Parere 27.02.2013, n. 34462 ha precisato che l'omissione del versamento, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura (es. contributi pubblici) e non esclude l'adozione di provvedimenti da parte dell'autorità di vigilanza ex art. 12 D.Lgs. 220/2002 quali la gestione commissariale, lo scioglimento coattivo ovvero la liquidazione coatta amministrativa.
L'importo da versare viene normalmente inteso come il 3% dell'utile netto di esercizio (voce 23 del Conto Economico) da intendersi come l'intero utile d'esercizio comprensivo delle quote da destinare alle riserve, comprese quelle obbligatorie ex art. 2545-quater C.C. tenendo però conto anche:
- in aumento, di eventuali somme destinate alle riserve indivisibili prima della determinazione dell'utile;
- in diminuzione, della quota di utile destinato al ripianamento delle perdite di esercizi precedenti;
- in diminuzione, della quota parte di utile destinato ai ristorni ai soci.
Fonte: Ratio mattino del 11/7/2013 autore Gianni Allegretti

Commenti

  1. Sarebbe stato di maggior ausilio una precisazione sul calcolo della sanzione pecuniaria ? 5%, 15 % ?? o altro ?

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