Acconti soggetti IRES, al via l’eventuale integrazione

Acconti soggetti IRES, al via l’eventuale integrazione
Chi ha versato gli acconti con la «vecchia» aliquota del 101% deve integrarli entro il prossimo 10 dicembre, senza interessi né sanzioni
Con il DM 30 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 di ieri, trova “copertura normativa” l’aumento della misura degli acconti dovuti da tutti i soggetti IRES per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e il successivo.
Il provvedimento conferma quanto anticipato dal Ministero dell’Economia con il comunicato stampa n. 236 di sabato 30 novembre 2013.
In particolare, l’art. 15, comma 4 del DL 102/2013 (come sostituito dall’art. 2 comma 6 del DL 133/2013, c.d. “decreto IMU”) stabilisce che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro il 2 dicembre 2013, è disposto, tra l’altro, un ulteriore aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP dovuti per i periodi d’imposta 2013 e 2014, nell’ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione:
- alle maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti “commerciali” della pubblica amministrazione;
- alla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
Posto che, dal monitoraggio effettuato, è risultato il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e il successivo (vale a dire, il 2013 e il 2014 per i soggetti “solari”), il citato DM stabilisce l’aumento dell’1,5% dell’acconto IRES rispetto alla misura fissata dalle disposizioni vigenti. Incremento applicabile anche all’IRAP, come confermato dalla relazione tecnica al DM.
Tale circostanza implica quindi che, per il 2013:
- per le banche (inclusa la Banca d’Italia), le altre società finanziarie e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, la misura degli acconti IRES e IRAP sia pari al 130% (1,5% + 128,5% ex art. 11 comma 20-bis del DL 76/2013, inserito dall’art. 2 del DL 133/2013);
- per gli altri soggetti IRES diversi da banche, finanziarie e assicurazioni, la misura degli acconti IRES e IRAP sia pari al 102,5% (1,5% + 101% ex art. 11 comma 20 del DL 76/2013).
L’aumento della misura dell’acconto, nei termini sopra prospettati, interessa anche le varie addizionali IRES (es. società non operative e in perdita sistematica, imprese dei settori petrolifero ed energetico, “tassa etica”).
In conseguenza dei suddetti incrementi, l’art. 2 comma 4 del DL 133/2013 ha stabilito che il versamento della seconda o unica rata di acconto 2013 deve essere eseguito:
- entro il 10 dicembre 2013, per i soggetti IRES “solari”;
- oppure entro il giorno 10 del dodicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti IRES “non solari”.
Prima della definizione ufficiale di tale “quadro normativo”, è però possibile che nei giorni scorsi molti soggetti IRES “solari” abbiano provveduto a versare i relativi acconti IRES, IRAP ed eventuali addizionali sulla base della “vecchia” misura del 101%.
Tali soggetti devono quindi provvedere ad integrare i versamenti, entro il prossimo 10 dicembre, versando la relativa differenza, senza interessi né sanzioni, pari:
- al 29%, per i soggetti IRES che svolgono attività bancaria, finanziaria o assicurativa;
- all’1,5%, per gli altri soggetti IRES.
L’integrazione dei versamenti dovrà avvenire presentando un nuovo modello F24, indicando come anno di riferimento il 2013 e gli stessi codici tributo già utilizzati per il versamento “insufficiente” del secondo o unico acconto, vale a dire: 2002 (IRES); 3813 (IRAP); 2019 (maggiorazione IRES per le società non operative); 2011 (addizionale IRES per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’energia ex art. 81 comma 16 del DL 112/2008); 2014 (addizionale IRES per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell’energia ex art. 3 della L. 7/2009); 2005 (addizionale sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”).
Di fronte a tali versamenti integrativi, è però necessario che l’Agenzia delle Entrate effettui le necessarie implementazioni delle procedure di controllo automatico, al fine di evitare che, tra qualche tempo, vi sia l’emissione di avvisi bonari “pazzi” perché il sistema potrebbe considerare:
- insufficiente un versamento effettuato entro il 2 dicembre 2013, ma correttamente integrato entro il 10 dicembre;
- insufficiente e tardivo un versamento integrativo effettuato entro il 10 dicembre 2013.
In relazione alle persone fisiche e alle società di persone (e soggetti assimilati), per le quali, a fronte dell’invarianza della misura degli acconti rispetto a quanto già stabilito dal DL 76/2013, non è stata prevista alcuna proroga dei termini, gli eventuali omessi o insufficienti versamenti di acconti, scaduti ieri, sono sanabili solo ricorrendo alla procedura di ravvedimento operoso, con versamento dell’imposta dovuta, degli interessi legali e delle previste sanzioni ridotte.
Fonte: Eutekne autori Massimo NEGRO e Luca FORNERO

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