Comunicazioni dei finanziamenti dei soci. Le principali questioni aperte

Le principali questioni aperte
Dieci domande e relative, possibili risposte sulle comunicazioni dei finanziamenti dei soci
01 IL CALCOLO DEL LIMITE. IL PROBLEMA
Il limite di 3.600 euro, il cui raggiungimento fa sorgere l'obbligo di comunicazione, deve essere riferito all'importo complessivo dei versamenti effettuati dal socio o dal familiare (anche a più società o imprese) ovvero soltanto all'importo delle somme versate a ciascuna società o impresa familiare che effettua la comunicazione? LA POSSIBILE SOLUZIONE: L'impresa deve comunicare soltanto l'importo delle somme versate nell'anno (distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni) nei propri riguardi da ciascun socio o familiare, se di importo non inferiore a 3.600 euro. Non devono dunque essere comunicati gli importi eventualmente versati ad altre imprese
02 LA RESTITUZIONE DEL FINANZIAMENTO
L'importo del finanziamento va comunicato al lordo o al netto del rimborso operato dalla società entro lo stesso anno della sua concessione? L'obbligo di trasmissione sorge anche se il finanziamento è integralment restituito al socio entro la fine di tale anno?
Nel provvedimento 94904 del 2013 si fa riferimento agli importi erogati, perché la loro disponibilità rileva ai fini dell'accertamento sintetico dell'anno e di quelli precedenti. L'importo rimborsato consentirà di giustificare spese effettuate successivamente alla restituzione
03 I CONTI COINTESTATI
Devono essere comunicati all'agenzia delle Entrate anche i finanziamenti effettuati dal familiare dell'imprenditore utilizzando somme prelevate da conti correnti cointestati al familiare stesso e al titolare dell'impresa individuale beneficiaria?
L'obbligo di comunicazione riguarda anche questi finanziamenti. In sede di accertamento sintetico l'ufficio deve in ogni caso tenere conto della situazione reddituale dell'intero nucleo familiare
04 LA RINUNCIA AL CREDITO
Deve essere comunicato anche l'importo della capitalizzazione conseguente alla rinuncia da parte del socio a un finanziamento effettuato nel corso del 2012?
No, va comunicato soltanto il finanziamento, al fine di evitare la duplicazione delle segnalazioni e perché la rinuncia non implica il sostenimento di una nuova spesa
05 GLI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono obbligati a effettuare la comunicazione anche i soggetti che non svolgono un'attività d'impresa commerciale (ad esempio le società semplici che svolgono attività agricola, le società non residenti
senza stabile organizzazione in Italia, gli enti non commerciali senza attività imprenditoriali)?
No, perché nel provvedimento n. 94904 del 2013
è stabilito che la comunicazione va trasmessa
dai soggetti che «esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva», dizione analoga a quella del Provvedimento n. 94902 nel quale è prevista l'esclusione
per questi soggetti
06 CHI EFFETTUA I VERSAMENTI
Devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dal titolare
dell'impresa familiare e quelli concessi da soggetti societari?
No, perché nel provvedimento n. 94904 del 2013 è precisato che vanno comunicati soltanto
i dati «delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore»
07 GLI EX SOCI
Che cosa succede se il socio, dopo aver effettuato un finanziamento nel corso del 2012, cede nello stesso anno la partecipazione?
La comunicazione deve essere effettuata perché il versamento è stato comunque operato dalla persona fisica in qualità di socio
08 LE CAPITALIZZAZIONI
Che cosa si intende per "capitalizzazioni"?
Gli aumenti di capitale rilevano soltanto se sottoscritti
e versati, come per il cosiddetto "bonus capitalizzazioni"?
Vanno comunicati soltanto gli aumenti di capitale
"reali", cioè gli esborsi "effettuati", che assumono rilevanza anche ai fini dell'accertamento sintetico
09 LA DATA DELLA CAPITALIZZAZIONE
Per "data della capitalizzazione" si intende quella in cui la delibera di aumento di capitale è iscritta nel registro delle imprese o quella di effettiva erogazione delle somme?
Assume rilevanza la data nella quale è avvenuto l'esborso, attesa la finalità di agevolare l'effettuazione dell'accertamento sintetico
10 LE SANZIONI
Quale sanzione si applica in caso di omissione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti? Quella stabilita per la comunicazione dei beni in godimento ai soci, quella residuale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 471 del 1997 o quella di cui all'articolo 13 del Dpr 605 del 1973?
Nelle motivazioni del provvedimento n. 94904 del 2013 si afferma che l'obbligo è sancito dall'articolo 7, comma 12 del Dpr 605 del 1973. Si ritiene applicabile, quindi, la sanzione stabilita nell'articolo 13, secondo comma di questo decreto (da 206,58 a 5.164,57 euro, ridotta alla metà in caso di incompletezza o inesattezza).
Fonte: Il sole 24 ore

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