Congruità e coerenza aiutano la difesa

La strada della difesa dagli accertamenti presuntivi passa dall'impugnazione o, ancora prima, dal tentativo di un accordo con il Fisco.
Il tentativo di adesione chiama, di fatto, il contribuente e il professionista che lo assiste a presentare al funzionario una memoria con cui vengano, da un lato, illustrate e provate, anche mediante l'allegazione di documenti, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e, dall'altro, contestati nel merito i rilievi dell'ufficio.
Inoltre, a supporto della correttezza dei dati esposti in dichiarazione, potrebbe essere utile provare a fare una simulazione, applicando la maggiorazione contestata dall'ufficio nello studio di settore per vedere se in questo modo i maggiori ricavi/compensi sono comunque congrui e coerenti. Talvolta, in seguito all'applicazione della maggiorazione, i ricavi/compensi non sono coerenti secondo lo studio di settore. Questo vorrebbe dire, dunque, che le risultanze di uno studio di settore di un'intera categoria di contribuenti che svolgono quell'attività sarebbero da censurare, perché non coerenti con la maggiorazione contestata dall'ufficio.
La lite
Se poi non si dovesse raggiungere un accordo in adesione, la difesa può guardare al contenzioso: reclamo/mediazione se le maggiori imposte al netto delle sanzioni e interessi non superano l'importo complessivo di 20mila euro o direttamente il ricorso in Commissione tributaria provinciale.
In contenzioso, oltre a ribadire nel merito quanto già fatto rilevare all'ufficio in sede di adesione conclusasi negativamente, sarà opportuno invocare l'illegittimità dell'atto per violazione delle regole probatorie e totale assenza di contraddittorio. Come? Evidenziando che la dichiarazione dei redditi e la contabilità non rilevano alcuna irregolarità formale né alcun comportamento in contrasto con le norme tributarie ma espongono ricavi/compensi perfettamente in linea, e dunque congrui e coerenti, con quelli stimabili sulla base dello studio di settore applicabile all'attività svolta dal contribuente accertato.
Nel caso in esame sono del tutto assenti gli elementi (richiesti dalla legge) idonei a realizzare la gravità, la precisione e la concordanza necessari perché l'ufficio possa procedere a rettifiche del reddito.
L'ufficio, infatti, si limita a operare rilievi secondo calcoli empirici che non trovano riscontro alcuno nella realtà dei maggiori ricavi. Gli accertatori, infatti, non hanno effettuato alcun accesso, né – come anticipato nell'articolo in alto - hanno invitato il contribuente a fornire chiarimenti su eventuali anomalie riscontrate. Non è stato trovato, infatti, alcun indizio per supportare la violazione fiscale contestata, derivante dall'asserita omessa fatturazione.
Inoltre, occorrerà invocare l'illegittimità dell'atto per il fatto di aver usato calcoli diversi dagli studi di settore, pur in presenza di uno studio approvato e applicabile alla attività esercitata.
A causa della maggiore oggettiva affidabilità dello strumento statistico degli studi di settore a disposizione dell'ufficio, è illegittimo che questo, in danno del contribuente, ne abbia disatteso gli esiti a vantaggio di una tecnica ricostruttiva che appare assai imprecisa.
Le contromosse
Le principali difese per il contribuente in caso di accertamenti presuntivi
LE PROVE
Il contribuente può tentare di contestare l'assenza di elementi
gravi, precisi e concordanti richiesti dalla legge per la rettifica
del reddito
Occorre poi far rilevare che gli accertatori si sono limitati a determinare il maggior reddito secondo calcoli empirici che non trovano riscontro nella realtà, non avendo trovato alcun indizio concreto sulla omessa fatturazione delle prestazioni o delle vendite, né alcuna documentazione bancaria sospetta
IL CONFRONTO
La difesa può mettere in risalto che l'ufficio avrebbe dovuto invitare preventivamente il contribuente per svolgere un contraddittorio e motivare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato
In sostanza, l'ufficio ha operato un accertamento di tipo presuntivo
o analitico induttivo senza alcun contraddittorio, a dispetto dei diritti del contribuente, del consolidato orientamento giurisprudenziale e delle stesse direttive dell'amministrazione a livello centrale
L'AFFIDABILITÀ
Nonostante la piena congruità e coerenza dei ricavi esposti in dichiarazione con quelli stimati con lo studio di settore, il contribuente può far notare che l'ufficio ha rettificato il reddito del contribuente sulla base di calcoli
e presunzioni empiriche che non trovano riscontro nella realtà
Il contribuente può far leva sul fatto che la rettifica è avvenuta pur
non rilevando alcuna violazione sui dati dichiarati rilevanti per la determinazione quantitativa dello studio di settore
I CALCOLI
La difesa può far rilevare che l'ufficio ha ignorato le risultanze
dello studio di settore
Lo studio, come ribadito dalla stessa Agenzia, rappresenta uno strumento statisticamente attendibile perché basato su calcoli statistici e sul confronto con le categorie e gli osservatori locali
sul territorio, che consentono di monitorare l'andamento di ciascun settore e quindi di poter stimare con ragionevole approssimazione
i ricavi da dichiarare, fermi determinati costi
L'IMPRECISIONE
Il contribuente può evidenziare che le presunzioni dell'ufficio non sono idonee a supportare l'accertamento, perché discordanti con gli studi di settore
Proprio per la maggiore oggettiva affidabilità dello strumento statistico degli studi di settore, si può rimarcare che è illegittimo disattenderne gli esiti a vantaggio di una tecnica ricostruttiva che appare assai imprecisa
Fonte: Il sole 24 ore 

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