Costi non dedotti, sull'integrativa il Fisco «frena»

Fatta eccezione per la correzione di errori contabili, l'integrativa a favore per il recupero di un costo dedotto in un periodo non di competenza deve essere presentata entro il termine per l'invio della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.
Dalla lettura delle conclusioni raggiunte nella risoluzione 87/E del 28 novembre 2013, quindi, deve essere rimasto deluso chi confidava in un percorso virtuoso, indubbiamente tracciato dall'agenzia delle Entrate da ultimo con la circolare 31/E del 24 settembre 2013, in tema di modalità attraverso le quali è consentito porre rimedio a eventuali errori compiuti nell'imputazione temporale di un componente negativo di reddito.
La risoluzione affronta la questione del recupero a tassazione – in seguito ad accertamento – di un costo imputato in un periodo di imposta non di competenza, nell'ipotesi in cui il periodo di corretta imputazione si chiuda in perdita.
Diversamente dalle fattispecie trattate dall'agenzia nella circolare 23/E del 2010, quindi, la corretta imputazione del componente negativo non determina una riduzione del reddito e delle imposte versate, bensì un incremento della perdita.
Sul punto le Entrate evidenziano che, in base ai principi stabiliti con la circolare 23/E/2010, il contribuente può dare evidenza della maggior perdita nell'esercizio in cui questa poteva essere utilizzata per abbattere il reddito, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore ex articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98. Ciò a patto che sussista ancora la condizione per l'emendabilità della stessa ovvero non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. Diversamente, la maggiore imposta potrà essere recuperata tramite istanza di rimborso entro i 48 mesi dal versamento eccedente ovvero entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l'accertamento.
Esaminando il ragionamento sviluppato nella risoluzione si osserva come l'agenzia delle Entrate abbia correttamente ricordato i principi contenuti nelle circolari che, negli ultimi anni, hanno delineato il quadro degli strumenti concessi per ovviare agli errori collegati al principio di competenza, senza tuttavia valorizzare una volta di più che il filo conduttore di questa evoluzione interpretativa è connesso alla precisa volontà di dare soluzione a fenomeni di doppia imposizione.
Con la circolare 23/E/2010, infatti, ha ammesso la possibilità di ottenere il riconoscimento della deduzione di un costo oggetto di recupero, in quanto non di competenza, mediante presentazione dell'istanza di rimborso per le somme versate in eccesso entro due anni dal momento in cui tale recupero si fosse reso definitivo. Con la circolare 31/E/2012 ha confermato la possibilità della compensazione delle imposte a debito e credito in sede di accertamento con adesione e, infine, ha ripercorso i chiarimenti forniti dalla circolare 31/E/2013 in merito alla procedura da applicare per le correzione di errori contabili.
Al riguardo, per questa fattispecie è stata riconosciuta la possibilità di rappresentare l'esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità mediante una "speciale" procedura che permette di utilizzare la dichiarazione integrativa a favore anche per gli esercizi non emendabili. Ciò attraverso l'autoliquidazione delle dichiarazioni e la presentazione di una dichiarazione integrativa di sintesi relativa al primo modello emendabile.
Principi, tuttavia, richiamati nella risoluzione e riconosciuti come tali, ma non adottati nella soluzione prospettata.
Diversamente, sarebbe stato fisiologico applicare anche al caso esaminato la procedura prevista per gli errori contabili di cui alla circolare 31/E/2013, in base alla quale si riconosce al contribuente il diritto a recuperare le somme versate in eccedenza tramite integrativa a favore a prescindere dalla possibilità di emendare la dichiarazione in cui la maggior perdita può essere utilizzata. Possibilità confermata anche dal fatto che, come sottolineato dalla risoluzione, questa procedura è fruibile anche per le annualità in perdita.
Fonte: Il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti e Dennis Pini

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