Decadenza dopo otto rate omesse

La dilazione viene meno in caso di omissione di otto rate anche non consecutive
Premessa – Il “Decreto del Fare” ha elevato a otto il numero di rate oltre le quali si decade dal beneficio della rateazione concessa da Equitalia. Nel decreto dell'Economia del 6 novembre 2013 non è indicato nulla in merito alla decadenza, tuttavia, con una nota di Equitalia del 1° luglio 2013 era stato evidenziato che le nuove regole si sarebbero dovute ritenere già operative anche per le "vecchie" rateazioni.
Decreto del fare - Il D.L. 69/2013 (cd. decreto "del fare"), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e convertito nella L. 98/2013, ha apportato importanti modifiche all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo o affidate ad Equitalia a seguito di avvisi di accertamento esecutivi. Tra le norme più importanti si cita la possibilità di rateizzare il debito con Equitalia fino a 120 rate. 
Decadenza - Anche in relazione alla possibile decadenza dalla rateazione, il decreto “del fare” ha alleggerito la previsione normativa. In particolare, il decreto "del fare" ha aumentato da 2 a 8 (anche non consecutive) le rate non pagate che possono causare la decadenza dalla rateizzazione. Se, infatti, prima era sufficiente il mancato pagamento di due rate consecutive per decadere dal beneficio della rateazione con conseguente impossibilità di rateizzare ulteriormente il debito che veniva iscritto a ruolo per la parte ancora da saldare, a seguito del nuovo intervento normativo, invece, tale previsione è limitata ai casi in cui il debitore non paghi otto rate, anche non consecutive. 
Decorrenza - In merito alla decorrenza di tale nuova previsione, Equitalia ha precisato che questa nuova agevolazione trova applicazione anche ai piani già concessi e in essere alla data di entrata in vigore del decreto (ossia alla data del 21 giugno 2013). Ne consegue che, proprio perché il fine è agevolare il contribuente in momentanea difficoltà, anche coloro che si troverebbero decaduti perché già morosi di oltre due rate possono continuare a pagare le rate previste secondo il proprio piano di dilazione. 
Conseguenze - Nel caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive (in precedenza appunto le rate consecutive omesse erano due) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Conseguentemente l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione e il debito non può più essere rateizzato. Inoltre l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca (art. 19 c. 1 quater D.P.R. 602/1973). 
Iscrizione ipoteca - Per quanti riguarda quest’ultimo punto si fa presente che anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca esclusivamente se l’importo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente ad euro 20.000, indipendentemente dalla considerazione che la pretesa sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile ovvero che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del debitore (cfr. art. 3 comma 5 Decreto semplificazioni fiscali 2012). Pertanto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero per il nuovo accertamento esecutivo e a seguito dell’affidamento dell’atto di accertamento all’agente della riscossione ex art. 29 lett. b D.L. 78/2010), il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei soggetti coobbligati (cioè consente di costituire una garanzia reale sugli immobili del debitore e dei coobbligati) per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede a condizione che l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia complessivamente inferiore a 20.000 euro ancorché non si siano verificati i presupposti per l’espropriazione (vale a dire che l’ipoteca può essere iscritta sull’abitazione principale del debitore ovvero su altro immobile del debitore anche se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera 120.000 euro) (cfr. art. 77 D.P.R. 602/1973 modificato ex art. 52 Decreto del fare).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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