I chiarimenti delle Entrate. Con una corposa circolare viene chiarito che sono classificabili come immobili se inseriti nelle categorie D1 e D10

Il fotovoltaico «segue» il Catasto
Gli impianti rilevano come fabbricati se hanno potenza oltre i 3 kW o superano i 150 metri cubi
L'agenzia delle Entrate cambia idea in ordine alla classificazione degli impianti fotovoltaici e cioè se essi siano beni mobili o immobili, adeguandosi alla definizione catastale. Infatti con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 si afferma che gli impianti fotovoltaici debbano essere qualificati sulla base della loro rilevanza catastale.
Ne consegue che si considerano immobili gli impianti quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10 in quanto in base alle regole catastali essi rappresentano degli opifici; dovrebbero rientrare in questa fattispecie gli impianti a terra. Sono immobili anche gli impianti posizionati sul tetto dei fabbricati qualora l'impianto medesimo integri il valore, ovvero la redditività ordinaria, in misura superiore al 15 per cento.
Secondo l'agenzia delle Entrate si considerano invece beni mobili gli impianti fotovoltaici quando soddisfano uno dei seguenti requisiti:
1) avere una potenza nominale non superiore a 3 chilovatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto medesimo;
2) avere una potenza complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari servite dall'impianto anche se i pannelli sono collocati a terra (esempio per due unità immobiliari si può arrivare a sei chilowatt);
3) per gli impianti ubicati a terra, il volume relativo all'intera area destinata all'intervento sia inferiore a 150 metri cubi considerando come base tutta la superficie comprensiva degli spazi liberi mentre l'altezza si assume in base all'asse orizzontale mediana dei pannelli.
In sostanza l'agenzia delle Entrate ora fornisce l'interpretazione che gli impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica per la vendita sono generalmente considerati beni immobili e ciò avviene quando la potenza eccede i limiti del consumo privato.
Si ricorda che l'agenzia delle Entrate aveva sostenuto con la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 che gli impianti fotovoltaici erano beni mobili con aliquota di ammortamento pari al 9% corrispondente al coefficiente applicabile alle centrali termoelettriche. Sotto questo profilo la circolare in un passaggio precisa che in ossequio al principio di derivazione, i titolari di reddito di impresa possono dedurre la predetta quota nei limiti della previa imputazione a conto economico ai sensi dell'articolo 109, comma 4, del Tuir. Tale affermazione ha il sapore di una sanatoria; infatti nel paragrafo 3.1.2 viene ulteriormente precisato che qualora l'impianto sia stato considerato un bene mobile e quindi ammortizzato con la aliquota del 9% i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi di imposta precedenti non devono essere rettificati.
Gli impianti fotovoltaici considerati beni immobili devono essere ammortizzati con l'aliquota del 4% e questo vale per gli impianti a terra. La percentuale di ammortamento non corrisponde all'utilizzo reale dell'impianto, perché produrrà convenientemente energia per 20 anni (e non 25) e cioè per il periodo contrattuale con il Gse. Se l'impianto fotovoltaico è integrato con il fabbricato segue la percentuale di ammortamento del fabbricato e quindi questa potrà scendere anche al tre per cento. Trattandosi di bene immobile gli esercenti arti e professioni, non possono dedurre il costo dell'ammortamento se l'impianto è stato realizzato dopo il 31 dicembre 2009.
La circolare esamina anche le l'ipotesi del contratto di leasing ricordando la regola ordinaria secondo la quale la deducibilità dei canoni è ammessa, indipendentemente dalla durata del contratto per un periodo non inferiore a due terzi del periodo di ammortamento; se invece è un bene immobile vale la regola dei due terzi del periodo di ammortamento con un minimo di undici anni ed un massimo di diciotto anni. La circolare esamina anche le regole in materia di Iva ed imposta di registro.
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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