I chiarimenti delle Entrate. Dal 1° gennaio per le prestazioni socio-sanitarie riferimento all'aliquota del 10 per cento

Coop sociali, l'appalto fissa l'Iva
Per i contratti stipulati entro il 31 dicembre resta applicabile la vecchia disciplina
Applicazione dell'aliquota Iva del 10% per le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali «in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale» stipulati dopo il 31 dicembre 2013, a prescindere dall'esistenza o meno di un accreditamento della cooperativa.
Questo è quanto ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione 93/E di ieri in cui, in risposta ad un interpello di un contribuente che svolge attività di erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali, ha precisato che le prestazioni sanitarie riabilitative rese nei confronti di particolari categorie di soggetti (fra cui i soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali), rientrano fra quelle annoverate nel numero 127-undevicies) della parte terza della Tabella A introdotto dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge 228/12). 
Detta norma ha stabilito che alle prestazioni socio sanitarie rese, fra gli altri, a favore di soggetti disabili fisici e psichici da cooperative sociali e loro consorzi, si rende applicabile l'imposta sul valore aggiunto nella misura agevolata del 10 per cento.
Per effetto di tale disposizione, infatti, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali ed i loro consorzi di optare tra il regime Iva di esenzione e l'assoggettamento ad imposta con aliquota agevolata, la quale, nel previgente impianto normativo, era prevista nella misura del 4 per cento. 
Pertanto, alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché alle prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, si applica l'aliquota ridotta del 10%, sempreché dette prestazioni siano rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in generale (e, quindi, non a quelle eseguite direttamente) stipulati dopo il 31 dicembre 2013.
È questo, il termine da tenere a mente per verificare il trattamento fiscale Iva applicabile alle prestazioni rese dalle cooperative sociali. Resta inteso, infatti, che qualora le prestazioni in questione siano rese da cooperative sociali (e loro consorzi) mediante contratti di appalto e di convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2013, alle stesse resta applicabile la previgente normativa che prevedeva alternativamente l'opzione per la scelta dell'applicabile l'aliquota agevolata del 4%, ovvero il regime di esenzione.
È infine irrilevante, secondo l'agenzia delle Entrate, la circostanza che la cooperativa svolga la propria attività in «regime di accreditamento», in quanto lo stesso rappresenta una qualificazione soggettiva obbligatoria per gli enti che, al fine di erogare prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema sanitario pubblico, devono necessariamente stipulare preventivi accordi contrattuali con le competenti amministrazioni. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Simona Ficola Benedetto Santacroce

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