I chiarimenti delle Entrate. L'Agenzia ha diffuso le istruzioni sulle comunicazioni relative a beni e finanziamenti soci

Conto «misto» fuori dall'invio
Il limite di 3.600 euro va calcolato senza tenere conto di eventuali rimborsi
Il limite di 3.600 euro che rende obbligatoria la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni da parte delle imprese commerciali va calcolato con riferimento alla posizione del singolo socio o familiare e senza tenere conto delle eventuali restituzioni avvenute nello stesso anno. L'obbligo non riguarda le ditte individuali che non utilizzano conti correnti dedicati all'attività commerciale e non hanno predisposto un'apposita documentazione relativa a tali operazioni.
Sono questi i principali chiarimenti forniti nelle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione pubblicate ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate. Sono stati, in tal modo, completati gli adempimenti necessari per la trasmissione telematica da effettuare entro il 12 dicembre.
È stato ribadito che il modello di comunicazione è unico e va utilizzato anche per le informazioni relative ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore. Dalle istruzioni si evince che la comunicazione non riguarda i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale, mentre l'agenzia aveva fatto riferimento, nella circolare 24/E del 2012, anche a tale soggetto che utilizza i beni «della sua impresa commerciale»: si tratta di una semplificazione opportuna, che dovrebbe superare le indicazioni contenute nella detta circolare. 
È stato, inoltre, confermato che la comunicazione va effettuata soltanto se c'è una differenza tra il corrispettivo relativo al diritto di godimento del bene (anche se non versato entro l'anno) e il valore di mercato dello stesso in relazione a ognuno dei beni concessi o ricevuti nell'anno. Si ritiene che l'obbligo non sussista anche negli altri casi nei quali è esclusa l'applicazione delle penalizzazioni reddituali, quale quello in cui il reddito diverso che si dovrebbe assoggettare a imposizione in capo all'utilizzatore è inferiore al maggior reddito imputato allo stesso a causa della indeducibilità dei costi per l'impresa. 
Non è stato, invece, chiarito se l'esclusione riguardante i beni concessi in godimento ai soci amministratori operi anche se non avviene in capo agli stessi la tassazione del fringe benefit: in assenza di ulteriori chiarimenti si ritiene che la mancata comunicazione di tali dati non sia sanzionabile, atteso il provvedimento 94902 del 2013 precisa che i beni debbono costituire fringe benefit solo in relazione ai soci dipendenti o lavoratori autonomi.
Per quanto riguarda la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, nel punto 3.1. delle istruzioni sono menzionati tra i soggetti obbligati soltanto quelli titolari di reddito d'impresa, con esclusione, quindi, delle società semplici nonchè gli enti non commerciali e i soggetti non residenti che non svolgono attività produttive di reddito d'impresa. 
È stato precisato che l'obbligo sussiste soltanto se l'importo complessivo dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati, nel corso dell'anno, da ciascun socio o familiare dell'imprenditore non è inferiore a 3.600 euro, senza considerare gli importi rimborsati (anche se la restituzione avviene entro la fine dello stesso anno). Si ritiene, pur in assenza di chiarimenti, che non vada comunicata la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti relativi a precedenti finanziamenti, non verificandosi un nuovo esborso di denaro. Anche per l'individuazione della data di effettuazione degli aumenti di capitale dovrebbe farsi riferimento al momento dell'effettiva erogazione delle somme.
Particolarmente importante è la precisazione che l'obbligo esiste «sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione». 
È stata, pertanto, esclusa la comunicazione da parte delle imprese che utilizzano conti intestati anche a soggetti diversi dall'imprenditore ovvero utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari. Si ritiene che, nonostante il riferimento delle istruzioni anche alla contabilità ordinaria, l'esonero possa riguardare, di fatto, soltanto le imprese individuali in contabilità semplificata. Si ritiene, inoltre, difficilmente riscontrabile la condizione prevista dalle istruzioni della presenza di documentazione comprovante le operazioni in esame.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

Commenti