Il fotovoltaico «aggiorna» l'Iva

Possibile l'esenzione dall'imposta oppure l'applicazione del reverse charge
La classificazione degli impianti fotovoltaici tra i beni immobili consente l'applicazione dell'esenzione Iva ovvero dell'applicazione del reverse charge pagando solamente le imposte ipotecarie e catastali complessivamente del 4%.
La circolare numero 36/E del 19/12/2013 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) ha dettagliatamente esaminato l'applicazione delle imposte dirette ed indirette nei trasferimenti di impianti fotovoltaici con la premessa che essi si considerano beni immobili a parte il caso residuale degli impianti "domestici". 
La qualificazione dell'impianto come bene immobile determinerà al momento della cessione da parte di un soggetto passivo di Iva, l'applicazione della disciplina dell'articolo 10 c. 1 numero 8-bis e 8-ter del Dpr 633/1972 e dunque l'operazione dovrà essere effettuata in esenzione da Iva a meno di esplicita opzione da parte del cedente. In caso di opzione per l'imponibilità, troverà applicazione la norma dettata dall'articolo 17 c. 6 lettera a-bis e di conseguenza l'operazione andrà eseguita in reverse charge con aliquota Iva del 10%. L'assoggettamento ad Iva, sia in regime di imponibilità che di esenzione, dell'atto di cessione dell'impianto, determina l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 3% ed 1%.
Se l'impianto, pur riconosciuto come bene immobile, fosse ceduto fuori campo Iva, come nel caso di cessione da parte di un soggetto privato, l'imposta di registro non sarebbe dovuta in misura fissa ma in misura proporzionale pari al 7%. Le imposte ipo-catastali sarebbero invece dovute in misura pari rispettivamente al 2% e 1%. Se l'atto di cessione avverrà successivamente al 31 dicembre 2013, la misura fissa dell'imposta di registro lieviterà da 168 a 200 euro, mentre in caso di applicazione di imposta proporzionale la misura salirà al 9% con un minimo di mille euro. Al contempo le imposte ipotecarie e catastali saranno dovute non più in misura proporzionale ma per un importo pari ad euro 50 ciascuna.
Ai fini della dichiarazione dei redditi, gli impianti fotovoltaici rientrano tra i beni da considerare per la disciplina delle società non operative. In particolare la circolare 36/E chiarisce che sia per gli impianti contabilizzati come beni mobili, sia per quelli considerati beni immobili, il coefficiente da applicare al valore dell'immobilizzazione per la verifica dell'operatività e del confronto con i ricavi effettivi è il 6%. La circolare afferma che, pur non potendo considerare la particolare fattispecie come una esclusione oggettiva, verrà valutata favorevolmente l'istanza di interpello che dimostri con motivazioni e idonea documentazione che i ricavi sono inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del test di operatività a causa dei prezzi fissati dal Gse.
Ai fini della determinazione del reddito, se l'impianto risulta accatastato come bene immobile a sé stante, la circolare precisa che il valore del bene dovrà essere ammortizzato utilizzando come coefficiente di ammortamento, in assenza di una specifica categoria nella tabella ministeriale, quello per i fabbricati destinati all'industria pari al 4%. Inoltre la circolare precisa che, nel caso di impianti fotovoltaici non accatastati autonomamente ma integrati all'unità immobiliare e «capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili», il coefficiente di ammortamento è quello corrispondente agli immobili che li ospitano (ad. es. 3%).
In caso di costruzione sul suolo ottenuto in diritto di superficie, la circolare sembra assimilare anche sotto il profilo fiscale tale situazione alla costruzione in proprietà. Invece se l'impianto fotovoltaico è realizzato su superfici ottenute con semplice contratto di locazione, assume la natura di spesa pluriennale con le relative conseguenze fiscali.
Fonte: il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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