Il nuovo quadro RW

L’Agenzia detta le modalità di compilazione del prospetto in Unico PF 2014 (anno 2013) dedicato al monitoraggio fiscale
L’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, apporta alcune rilevanti modifiche al DL 28 giugno 1990, n. 167, contenente la disciplina del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. 
L’Agenzia delle Entrate con Provv. n. 151663 del 19 dicembre 2013 torna sul tema specificando che l’obbligo di compilazione del quadro RW scatta anche per i titolari effettivi di società che detengono investimenti all’estero. 
Sono soggetti all’obbligo di compilazione dell’RW anche i titolari effettivi - L’obbligo di indicare nel quadro RW di Unico gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, previsto per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia, si rende applicabile anche qualora tali soggetti detengano gli investimenti e le attività per il tramite di società ed altre entità giuridiche nei casi in cui ne risultino i “titolari effettivi” ai sensi della normativa antiriciclaggio. 
Cosa va dichiarato - Ai fini dell’adempimento dichiarativo, qualora siano verificate le condizioni per integrare detto status, il contribuente è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta nella società estera, nonché la percentuale di partecipazione. 
I contribuenti devono indicare nell’apposito quadro RW gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, detenuti nel periodo d’imposta, a prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività. 
Nel medesimo quadro devono essere riportati i dati relativi all’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE) e all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), sempreché dovute. 
Ai fini della valorizzazione delle attività oggetto di monitoraggio fiscale, devono essere indicate le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività. 
Per l’individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta. 
Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 168-bis, comma 1, del TUIR occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta. 
Con riferimento agli immobili situati all’estero la determinazione del valore deve seguire gli stessi criteri adottati ai fini dell’IVIE, anche se non dovuta. 
Per le attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria o, in mancanza della documentazione, il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso). 
Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme dei Titoli I e II del TUIR. 
Esoneri soggettivi - Le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera sono esonerate dall’obbligo di monitoraggio fiscale, secondo quanto stabilito dall’articolo 38, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalle legge 30 luglio 2010, n. 122, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero. 
L’esonero è riconosciuto per l’intero periodo d’imposta qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all’estero entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero. 
Tassazione alla fonte dei redditi e dei flussi finanziari esteri- I redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (primo periodo, co.2, art. 4, DL n. 167 del 1990) dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione. 
E’ prevista una ritenuta alla fonte a titolo d’acconto con l’aliquota del 20 % sui seguenti redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente: 
- interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR; 
- importi delle rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR; 
- compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR; 
- tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera h), del TUIR; 
- plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR; 
- plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR; 
- redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera f), del TUIR; 
- redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo articolo 67 del TUIR; 
- redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso articolo 67 del TUIR; 
- plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR. 
Tale ritenuta va versata entro il 16°giorno del mese successivo a quello di effettuazione del prelievo, secondo le regole ordinarie. 
L’intermediario comunica le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte. 
Decorrenzadelle novità - Le nuove modalità di compilazione del quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalle dichiarazione dei redditi relative al periodo d’imposta 2013. 
Le disposizioni contenute nel co. 2 dell’art. 4 del DL n. 167 del 1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella loro riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
Tenuto conto del Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA che, sulla base del Regolamento UE n. 260/2012 prevede l’obbligo di migrazione dei servizi domestici di bonifico e di addebito diretto entro il 1° febbraio 2014, le ritenute e le imposte sostitutive derivanti dall’applicazione delle predette disposizioni, dovute per il periodo dal 1° febbraio al 30 giugno 2014, possono essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi dovuti nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, senza applicazione di sanzioni. 
Gli intermediari, con riferimento ai flussi esteri ricevuti in pagamento nel mese di gennaio 2014 non applicano il prelievo ed effettuano la segnalazione all’Amministrazione finanziaria. Il contribuente anche nei mesi successivi, e comunque entro il 30 giugno 2014, conferisce all’intermediario l’incarico all’applicazione del prelievo se dovuto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti