Impianti fotovoltaici: il trattamento fiscale

Con la circolare n. 36 l’Agenzia delle Entrate fa il punto del trattamento tributario
Premessa – L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 36/E del 19 dicembre, fa il punto sugli impianti per la produzione di energia fotovoltaica, focalizzandosi, in particolare, sulle conseguenze che derivano in materia catastale e tributaria a seconda della qualificazione degli stessi come beni mobili o immobili.
Fotovoltaico tra beni mobili e immobili, ecco come distinguerli - La circolare pone l’accento sulla corretta qualifica mobiliare o immobiliare degli impianti. Si considerano beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 “opifici” oppure D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole”, nel caso in cui abbiano i requisiti di ruralità. Inoltre, si considerano immobili quando sono posizionati sulle pareti di un immobile o su un tetto e per esse sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale. A questo proposito, il documento precisa che la dichiarazione di variazione catastale è necessaria quando l’impianto fotovoltaico integrato su un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di almeno il 15%. In questo caso, infatti, l’impianto non è accatastato autonomamente, ma aumenta la rendita catastale dell’immobile principale, senza mutarne la classificazione. Sono, invece, classificabili come beni mobili quando non è necessario dichiararli al Catasto né autonomamente né come variazione dell’unità immobiliare di cui fanno parte perché rispettano specifici requisiti in termini di potenza e dimensioni.
Esenzione – La circolare, nel capitolo dedicato al trattamento Iva delle cessioni di impianti considerati beni immobili, precisa che l’aliquota ridotta al 10% si applica all’acquisto o alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica e spiega quali sono. Si definiscono così gli impianti in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a questo scopo, contengano quei componenti necessari individuati nella norma CEI 82-25.
Impianti fotovoltaici realizzati su beni di terzi - Fiscalmente, il costo dell’impianto, a seconda che risulti iscritto tra le Immobilizzazioni materiali o tra le Altre immobilizzazioni immateriali dello Stato patrimoniale, concorrerà alla determinazione del reddito d’impresa, rispettivamente, ai sensi dell’articolo 102 del Tuir, attraverso la procedura di ammortamento; ovvero, ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del Tuir, come spesa relativa a più esercizi, nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Non spetta il rimborso dell’Iva assolta sull’acquisto o sulla realizzazione dell’impianto.
Trattamento fiscale "V Conto energia" - Il decreto Mef del 5 luglio 2012 ha introdotto il “V Conto energia”, in base al quale ai produttori di energia fotovoltaica sono corrisposti due diversi incentivi: tariffa premio e tariffa omnicomprensiva, erogati, rispettivamente, in relazione all’energia prodotta e autoconsumata e all’energia prodotta e immessa in rete. Il documento di prassi chiarisce come la tariffa premio sia da intendere come contributo a fondo perduto, esclusa dal campo di applicazione Iva e imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap (se percepita nell’ambito di un’attività commerciale). La tariffa omnicomprensiva si configura invece come corrispettivo e, pertanto, se erogata a un soggetto che svolge attività commerciale o di lavoro autonomo, è rilevante ai fini dell’Iva, delle imposte dirette e dell’Irap.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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