Indennità suppletiva della clientela

Più nessun dubbio sulla deducibilità degli accantonamenti
Premessa – Gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela sono deducibili per competenza. Il principio, già fatto proprio da alcune sentenze della Cassazione, è stato finalmente recepito dall’Agenzia delle Entrate. La circolare n. 33/E del 2013 afferma che gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, essendo una componente della più ampia categoria delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sono regolati dalle previsioni dell’articolo 105 del Tuir, quindi sono deducibili dal reddito d’impresa nella misura maturata nell’esercizio. Le motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Finanziaria a rivedere il precedente orientamento (deducibilità per cassa), trovano fondamento nella norma civilistica sulle indennità di fine rapporto di agenzia. 
La vicenda - La deducibilità degli accantonamenti al fondo per l’indennità spettante agli agenti ai sensi dell’art. 1751 c.c., in caso di cessazione del rapporto, nonché, laddove trovino applicazione gli Accordi economici collettivi, dell’“indennità di risoluzione del rapporto”, dell’“indennità suppletiva di clientela” e dell’“indennità meritocratica”, ha sempre trovato interpretazioni discordanti, sia in giurisprudenza sia in dottrina sia da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La circolare dell’Agenzia si è resa necessaria per chiarire una vicenda caratterizzata da continui ripensamenti sia da parte della prassi sia da parte della giurisprudenza. 
Certezza e determinabilità - La questione verteva sulla mancanza dei requisiti di certezza e determinabilità per le somme accantonate a titolo di indennità suppletiva. In particolare il primo presupposto su cui la Corte di cassazione fondava la tesi negativa dell’indeducibilità dell’indennità suppletiva di clientela era la mancanza della certezza della debenza dell’indennità. In particolare gli accantonamenti ai fondi per le indennità dovute in caso di cessazione dei rapporti di agenzia, sia in quanto previste dalla legge, che in quanto previste dalle disposizioni contrattuali, ad esempio dagli Accordi economici collettivi, non erano certe nell’“an” o nel “quantum”. 
Maturazione - Il secondo presupposto su cui la Corte di cassazione fondava la tesi negativa dell’indeducibilità dell’indennità suppletiva di clientela corrisposta agli agenti è la non “maturazione” dell’indennità nel corso del tempo, se non al momento della cessazione del contratto di agenzia o rappresentanza. Tale tesi sposa un concetto di “maturazione” fondato su criteri esclusivamente giuridici invece che economici. 
Codice civile - Dal 1993, invece, il Codice civile disciplina direttamente le indennità di fine rapporto degli agenti, senza alcun richiamo a fonti esterne, raggruppando in un'unica categoria l’indennità di risoluzione del rapporto, quella suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica. In seguito alle suddette modifiche, la Suprema corte ha mutato il precedente orientamento, ritenendo deducibile per competenza l’unificata famiglia delle indennità per cessazione di rapporto di agenzia, come previsto dall’articolo 105 del Testo unico. 
Posizione dell’Agenzia - L’Amministrazione Finanziaria, che in un primo momento con risoluzione n. 59/E del 2004 aveva previsto che le indennità di cui al riformulato articolo 1751 dovessero essere dedotte per competenza, aveva in seguito mutato opinione con circolare 42/E del 2007. Nel 2004 l’Agenzia aveva affermato che ai fini della deduzione per competenza dell’accantonamento dell’indennità di fine rapporto non avesse alcun rilievo la circostanza che alcune sue componenti, ad esempio la suppletiva, avessero natura aleatoria. Nel 2007, invece, adeguandosi all’orientamento della Cassazione, l’Agenzia dichiarava superata la precedente posizione, propendendo per una deducibilità della suppletiva in base al principio di cassa. Con la circolare n. 33 del 2013, infine, prendendo atto della mutata giurisprudenza di legittimità, l’amministrazione finanziaria è tornata sui propri passi, con un’interpretazione analoga a quella che era già stata proposta nel 2004.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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