IVA Omaggi: cessione gratuita “imponibile”

Determinazione base imponibile e obblighi documentali
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. Pertanto: i) l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72; ii) la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72). 
Vi è da segnalare che la tesi ministeriale possa ritenersi superata con l’emanazione del D.M. 19.11.2008 che detta regole diverse per l’individuazione delle spese di rappresentanza e non differenzia tra “beni oggetto” e “beni non oggetto” dell’attività d’impresa. 
La determinazione della base imponibile - Nel caso in cui si verifichino le condizioni per la cessione gratuita imponibile IVA si dovrà procedere alla determinazione della base imponibile e ad espletare gli obblighi documentali. 
In tal senso, la base imponibile è rappresentata, ai sensi dell’art. 13, D.P.R. n. 633/72, “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”. 
I criteri dettati dal Legislatore per la determinazione della base imponibile si riferiscono, dunque, al prezzo di acquisto (impresa di rivendita) o il prezzo di costo (imprese di produzione). 
Oltre all’individuazione dei criteri da adottare viene specificato un ulteriore criterio, di natura temporale, ovvero il prezzo di acquisto o il prezzo di costo devono essere determinati nel momento in cui si effettuano le operazioni. 
Sebbene la disposizione normativa non appaia limpidissima, sembra indicare che il prezzo d’acquisto o il prezzo di costo devono essere rilevati nel momento in cui si effettua l’omaggio. 
Ciò starebbe ad indicare, come chiarito da Assonime con la circolare 42, del 13 ottobre 2009, che il costo "attualizzato" dovrebbe essere coincidente con il “valore residuo del bene al momento del prelievo”, comprensivo di eventuali incrementi per integrazioni o riparazioni, ma al netto del deprezzamento subito nel tempo. 
Rivalsa facoltativa – È da tenere in debita considerazione che la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria, come disposto dall’art. 18, D.P.R. n. 633/72. Di conseguenza, come spesso accade, l’IVA rimane quindi a carico del cedente e costituisce per quest’ultimo un costo indeducibile ex art. 99, comma 1, Tuir. 
Ai fini pratici, si potrà: emettere una fattura con applicazione dell’IVA, senza addebitare la stessa al cliente, specificando che trattasi di “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18, DPR n. 633/72”. 
Le altre soluzioni – Nel caso in cui si rinunci alla rivalsa dell’IVA, si potrà optare, oltreché all’emissione della fattura: 
- emettere un’autofattura in unico esemplare, con indicazione del valore dei beni come sopra individuato (prezzo di acquisto o di costo), dell’aliquota e della relativa imposta, specificando che trattasi di “autofattura per omaggi”. La stessa può essere: 
singola per ciascuna cessione (“autofattura immediata”);
globale mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese (“autofattura differita”).
- si potrà tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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