IVA: Prestazioni socio – sanitarie con aliquota IVA al 10% per le cooperative R.M. 93/E/2013

Con la R.M. 93/E del 13.12.2013, l’Amministrazione Finanziaria interviene sul tema dell’aliquota Iva applicabile dalle cooperative sociali che operano nel settore della riabilitazione di disabili fisici, psichici e sensoriali, per conto del Servizio sanitario regionale (Ssr) e nazionale, dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012). 
Considerazioni normative - La legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012), all’art. 1, co. 488 e 489, aveva sensibilmente riformato le aliquote Iva per le cooperative, prevedendo l’abrogazione della possibilità di optare tra il regime IVA di esenzione e l’assoggettamento ad imposta con aliquota agevolata e contestuale introduzione dell’aliquota del 10% sulle prestazioni sociali, sanitarie e assistenziali, ma solo quando rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni. 
In base alle disposizioni del co. 490, art. 1, L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013) “Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013”. 
Sul tema, la C.M. 12/E/2013 chiariva che “fino a quando sarà efficace un contratto stipulato precedentemente (31.12.2013), continuerà ad applicarsi l’aliquota del 4 per cento. Ai rinnovi - espressi o taciti- nonché le proroghe di contratti già in essere tra le parti successivi alla predetta data del 31 dicembre 2013 si applica il nuovo regime”. 
La società istante - Nel caso di specie, la cooperativa istante, in considerazione delle novità introdotte dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità per il 2013), chiede quale sia il trattamento IVA da applicare alle proprie prestazioni. 
A tal fine, sottolinea che: 
svolge la propria attività nel settore della riabilitazione di disabili fisici, psichici e sensoriali, per conto del Servizio sanitario regionale (Ssr) e nazionale;
il citato accordo contrattuale conferisce al soggetto accreditato la qualifica istituzionale di gestore del servizio pubblico entro il programma di attività stabilito;
che il tipo di contratto stipulato con il Ssr le conferisce la qualifica istituzionale di “gestore del servizio pubblico” e aggiunge che le prestazioni erogate sono “esclusivamente sanitarie” e non “socio-sanitarie o sociali”.
In base a tali elementi la cooperativa istante ritiene che il rapporto instaurato con le strutture pubbliche la rendano immune dalle nuove regole, perché non equiparabile a un rapporto di tipo privatistico. 
Il parere dell’Amministrazione Finanziaria - A parere dell’Amministrazione Finanziaria, la prestazione resa dalla cooperativa istante, rientrano tra le attività sanitaria di riabilitazione indicata al n. 18) dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, ed è svolta nei confronti di soggetti appartenenti al n. 27-ter dello stesso articolo. Di conseguenza: 
il regime Iva che la cooperativa deve riservare alle prestazioni rese in esecuzione di contratti e convenzioni in generale stipulati dal 1° gennaio 2014 è quello disciplinato dal novellato n. 127-undevicies) della parte terza della Tabella A, D.P.R. 633/1972, introdotto dalla L. 228/2012 (applicazione dell’Iva al 10%);
per l’attività dipendente da accordi sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, invece, resta la possibilità di scegliere tra il regime di esenzione e l’applicazione dell’Iva al 4 per cento.
Il DDL di Stabilità 2014 - Sono da tenere in debita considerazione le norme contenute nel DDL di Stabilità per il 2014. 
Infatti, la versione originaria del DDL di Stabilità 2014, prevedeva all'articolo 6, co. 23, l’abrogazione dei co. 488 e 489, dell’art. 1, Legge di Stabilità per il 2013 (L.228/2012), ripristinando di fatto l'aliquota Iva del 4% applicabile dalle cooperative sociali sui servizi sociali, sanitari e assistenziali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti