La crisi non blocca il credito Iva

Detrazione sugli acquisti anche in assenza dell'avvio dell'attività di impresa
Il diritto al credito Iva corrisposta sugli acquisti di beni, e quindi il successivo rimborso, spetta anche in assenza di avvio di fatto dell'attività dell'impresa. A fornire questo importante principio è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2798 depositata ieri.
Due società, esercenti l'attività di fabbricazione di poltrone e divani, avevano acquistato un capannone industriale detraendo la relativa Iva sostenuta per tali spese.
Successivamente entrambe le imprese venivano incorporate in una nuova società alla quale l'Agenzia delle Entrate contestava il diritto alla detrazione dei crediti Iva, in relazione all'acquisto del citato capannone industriale in quanto dalla costituzione e fino alla loro fusione, le incorporate non risultava avessero mai svolto le operazioni commerciali relative alla predetta attività di fabbricazione di poltrone e divani.
La società proponeva allora ricorso che era respinto dalla competente Ctp la quale rilevava, in sintesi, la mancanza di prova contraria in ordine all'inoperatività delle due società. La Ctr, invece, accoglieva l'appello della contribuente anche in considerazione del fatto che l'impresa aveva aderito al condono.
Secondo i giudici di secondo grado, inoltre, la società non aveva mai di fatto avviato l'attività in conseguenza di circostanze avverse sotto il profilo economico stante la crisi finanziaria e le fluttuazioni del mercato. L'ufficio ricorreva per Cassazione e, oltre a eccepire l'irrilevanza, nella specie, della definizione di cui si era avvalsa la contribuente, ribadiva che le imprese non avevano svolto, in concreto, alcuna attività di fabbricazione di divani e poltrone e che le affermazioni dei giudici della Ctr, circa la crisi finanziaria che non avrebbe consentito l'operatività delle aziende, non erano in alcun modo provate.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, fornendo alcune interessanti precisazioni che meritano di essere evidenziate in quanto di sovente, si verifica, che gli uffici dell'Agenzia contestino il diritto alla detrazione del credito Iva proprio in situazioni analoghe a quella delle sentenza, basando il tutto sull'inoperatività dell'impresa.
Secondo i giudici di legittimità è accertata l'inoperatività della società con la conseguenza che spetta all'ufficio la prova dell'illiceità fiscale dell'operazione.
Riprendendo un orientamento espresso alcuni anni fa (sentenza 5739/2005), viene evidenziato che la detrazione dell'Iva connessa all'inerenza dei beni e servizi acquistati o importati all'attività di impresa, è configurabile in presenza di documentate spese di investimento, sostenute in vista dello svolgimento dell'attività lucrativa.
Detta attività, articolata in un'iniziativa complessa e quantitativamente rilevante, vale anche in assenza di operazioni attive, non potendo escludersi che una società intenda perseguire lo scopo per cui è stata costituita solo perché costretta a una stasi da una temporanea crisi finanziaria o di fluttuazione del mercato.
Va detto, peraltro, che la pronuncia è in linea con l'orientamento della Corte di Giustizia (ricordato anche da Cassazione n. 410/2013) secondo cui, salvo casi di fraudolenza, la qualità di soggetto passivo Iva non può essere revocata anche se l'impresa ha deciso di non passare alla fase operativa. E' necessario, quindi, per negare la detrazione o per giustificare il diniego al rimborso, la prova di eventuali pratiche fraudolente o abusive.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

Commenti