Le principali pronunce sul redditometro

Cassazione, 13289/2011: al pari degli studi di settore e parametri, si tratta di presunzioni semplici e quindi serve contraddittorio obbligatorio preliminare all'accertamento e motivi per il diniego delle difese. Inoltre precisa l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede di contraddittorio
Ctr Torino, 76/14/11: richiama i principi della Cassazione 13289, rilevando che le presunzioni semplici da redditometro non sono sufficienti per provare l'evasione
Ctp Bergamo, 102/10/12: richiama la Cassazione 13289, rilevando che trattandosi di presunzioni semplici è necessario il preventivo contradditorio
Cassazione 23554/2012: afferma che la presunzione da redditometro è semplice già nella versione ante modifiche
Ctp Treviso, 122/05/2013: richiama la Cassazione 23554/2012 confermando che le presunzioni sono semplici
Ctr Milano, sezione Brescia, 209/63/13: sono presunzioni semplici quindi serve il contraddittorio e l'amministrazione deve supportare con ulteriori elementi oltre al mero calcolo statistico
INVITO E SUCCESSIVO CONTRADDITTORIO
Cassazione, 13289/2011: la novità dei documenti prodotti solo in giudizio deve essere valutata in relazione alla concreta richiesta contenuta nell'invito
Cassazione, 415/2013: la preclusione di non poter produrre i documenti in sede contenziosa se non prodotti in seguito a richiesta dell'ufficio, trova applicazione soltanto in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte dell'amministrazione e di un rifiuto o di un occultamento da parte del contribuente
Cassazione, 453/2013: in tema di redditometro precisa che l'invio del questionario non è presupposto necessario per la validità dell'accertamento
Ctp Reggio Emilia, 57/3/13: qualora il contribuente, ottemperando all'invito, provveda a trasmettere all'ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell'eventuale avviso di accertamento deve contenere un'adeguata replica tale da superare le deduzioni della parte
PROVENIENZA DEL DENARO
Ctp Milano, 271/1/12: per famiglia di fatto deve intendersi ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo
Ctr Trieste, 1/11/13: gli aiuti di un familiare non possono avere prova documentale perché è di comune esperienza che i familiari concorrono in caso di bisogno
Cassazione, 7707/2013: il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale va riconosciuto non solo all'amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione
Ctp Torino, 90/1/12: il contribuente può dimostrare che il maggior reddito presunto induttivamente dal redditometro è costituito o giustificato da mutui o fidi bancari. Nel caso concreto il contribuente ha fornito copia del riepilogo del proprio conto corrente con saldo negativo. È fisiologica la commistione tra impresa e personale nell'ambito delle ditte individuali. Il contribuente ha fornito prova che le risorse finanziarie provenivano dall'apertura del conto
INVESTIMENTI
Ctr Roma, 456/1/11: vanno considerati solo gli incrementi patrimoniali sostenuti nell'anno che rilevano nella misura di un quinto. Non valgono gli investimenti effettuati negli anni successivi imputati pro quota (1/5) nell'anno di accertamento.
Ctp Alessandria, 38/1/12, e Ctr Firenze, 44/9/13: è possibile opporre al fisco la vendita simulata. Una volta dimostrato il mancato pagamento del prezzo, la finta compravendita non denoterebbe una reale disponibilità economica rilevante ai fini fiscali, in quanto il trasferimento avrebbe natura gratuita. Per provare questo è possibile produrre copia degli estratti conto del periodo del trasferimento
Ctp Lodi, 23/2/13: l'incasso di una polizza o un disinvestimento possono giustificare gli incrementi patrimoniali. Non è necessario dimostrare che quei precisi denari sono stati effettivamente utilizzati per le spese contestate. La richiesta dell'ufficio in tal senso è illegittima
Ctr Trieste, 50/10/13: non serve la prova che gli investimenti e i disinvestimenti siano stati effettuati con le medesime risorse, in quanto diverrebbe una richiesta diabolica. È sufficiente dimostrare all'ufficio la fonte che ha reso possibile l'investimento. Gli investimenti dal 2009 non vanno considerati negli anni precedenti
Ctr Roma, 59/38/13: l'auto strumentale non può essere considerata ai fini del redditometro e va valutato il reddito dell'intero nucleo familiare, senza necessità di provare con ricevute lo scambio reciproco di denaro tra i coniugi
Ctp Bergamo, 115/2013: gli investimenti dal 2009 in poi rilevano solo per l'anno di imposta e non possono essere imputati per quinti negli anni precedenti, in considerazione della modifica normativa intervenuta con il Dl 78/2010
SCUDO FISCALE
Ctp Milano 261/47/12: il termine di 30 giorni richiesto dall'Agenzia nella circolare 43/2009 non è previsto in alcuna norma di legge. Ne consegue che sarà a discrezione del contribuente decidere se e quanto produrre la dichiarazione riservata, senza che ciò costituisca un limite alla preclusione dell'accertamento
Ctp Massa Carrara, 64/1/12: il contribuente è stato condannato al rimborso delle spese perché se avesse prodotto la dichiarazione riservata prima avrebbe evitato un'inutile attività di verifica
Ctr Trieste, 76/01/12, Ctp Rimini, 237/2/11, Ctp Milano, 96/40/13: lo scudo fiscale sana tutti i maggiori imponibili contestati dall'amministrazione a prescindere dal tipo di accertamento praticato dall'ufficio, con la conseguenza che anche le violazioni da redditometro non possono essere contestate al contribuente che ha aderito al rimpatrio o alla regolarizzazione delle disponibilità
I COEFFICIENTI E IL REDDITO (vecchio redditometro)
Ctp Torino, 136/2/11: il dettato letterale dell'articolo 38 deve essere interpretato nel modo più esteso possibile e cioè che al contribuente sia consentito provare non solo che le spese di gestione dei beni indice sono state inferiori al presunto e quindi il bene "vale meno" in termini di capacità reddituale del contribuente, ma che il medesimo ha fruito nell'anno di riferimento di redditi esenti, soggetti alla ritenuta d'imposta alla fonte, disinvestimenti, prestiti, lasciti o risparmi pregressi per poter far fronte alle spese (vero/presunte) legate al possesso. Diversamente le norme sarebbero incostituzionali per violazione del principio di capacità contributiva e di ragionevolezza, oltre che trasformare l'imposta sul reddito in una patrimoniale
Ctr Trieste, 1/11/13: le spese di mantenimento possono anche essere quantificate diversamente quando dal conto corrente si evince la prova delle utenze, acquisti di prima necessita quali alimentari, scarpe, vestiario e regolari prelievi bancomat
Ctp Torino, 39/4/13: il sistema di valutazione previsto dal Dm sul redditometro esprime un abuso del diritto, poiché impone l'uso di indici e coefficienti astrattamente applicati al fine di far scaturire un presunto valore di reddito non supportato da ragionevolezza e duttilità, che invece deve essere esaminato volta per volta e caso per caso, così come il contribuente lo prospetta e avvalora attraverso la documentazione prodotta a difesa
Ctp Treviso, 43/4/13: le rate del mutuo si sommano dopo aver moltiplicato i mq per il valore al mq per il coefficiente. L'ufficio normalmente moltiplica anche il mutuo per il coefficiente, determinando un risultato abnorme e completamente sproporzionato
RETROATTIVITÀ
Ctp Rimini, 41/2/13: la scarsa precisione delle precedenti versioni del redditometro fondato sui coefficienti consente al contribuente di richiedere l'applicazione del nuovo strumento
Ctp Reggio Emilia, 74/2/13: sulla scorta della pronuncia di Pozzuoli, ha dichiarato inapplicabile il redditometro
Ctp Reggio Emilia, 272/1/12: le modifiche all'articolo 38 attuate con il Dl 78/2010 sono di natura procedimentale con la conseguenza che il contribuente può sostenere l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni, se più favorevoli, anche per le annualità precedenti al 2009, così come avviene per gli studi di settore.
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi

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