Legge di Stabilità 2014: novità sul leasing

Durata fiscale del leasing ridotto alla metà del periodo di ammortamento
Con il maxiemendamento del governo votato martedì in Senato si riscrivono le regole per la deducibilità dei canoni di leasing, sia per imprese che per professionisti. La disciplina che ha superato il vaglio del Senato prevede un miglioramento delle condizioni previste per la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.
Di fatto, si aumenta la convenienza fiscale del leasing per imprese e lavoratori autonomi, aumentando i tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria.
La normativa attualmente in vigore – La disciplina attualmente in vigore prevede la deducibilità dei canoni in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale.
Deroghe sono previste per il leasing immobiliare, caso in cui si prevede la deducibilità variabile tra 11 e 18 anni, e per le autovetture non strumentali, caso in cui si prevedono le stesse tempistiche dell'ammortamento.
Le modifiche - Con il maxiemendamento del governo votato martedì in Senato si interviene sugli articoli 54, co. 2, e 102, co. 7, del Tuir, prevedendo, per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge, sia per le imprese che per i lavoratori autonomi, una durata fiscale del leasing pari 12 anni per gli immobili e pari alla metà del periodo di ammortamento per i beni strumentali.
Da tale misura, come si evince dalla relazione tecnica, deriveranno maggiori deduzioni per 126 milioni di euro nel 2014, 252 nel 2015, 378 nel 2016 e 362 nel 2017.
Altre misure – Sempre in tema di leasing finanziario, si prevede l’eliminazione, in fase di riscatto dei veicoli in leasing, dell'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt).
La misura, che entrerà in vigore dal 1° Gennaio 2014, evita la duplicazione dell’imposta a carico dell’utilizzatore, che era obbligato al sostenimento della stessa imposta, sia in sede di stipula che di riscatto del veicolo in leasing.
Le coperture – La copertura della misura è stata predisposta attraverso l’introduzione di un'imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing immobiliare, tramite l'inserimento di un nuovo articolo (8-bis) alla tariffa, parte prima, del D.P.R. 131/86.
Tale imposta andrà calcolata sul corrispettivo pattuito per la cessione del contratto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto, che rappresenta, in buona sostanza, il valore di mercato dell'immobile oggetto del contratto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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