Omessa presentazione dichiarazione iva e indetraibilità iva. Sentenza n. 16341 del 26 giugno 2013

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16341 del 26 giugno 2013 intervenendo in materia di detrazione IVA ha affermato che in materia di Iva, il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dal Dpr n. 633 del 1972, articolo 37, [applicabile ratione temporis, in seguito abrogato dall’articolo 9 del Dpr n. 322 del 1998 dal 22 settembre 1998], posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell’imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti, e quindi anche al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione (Cassazione 14505/2001 e anche Cassazione 11737/2011, 19204/2006 e 17158/2005).
La vicenda ha origine dalla notifica dell’avviso di rettifica parziale emesso ex art. 54, comma 5, dpr 633/72, con il quale l’Ufficio IVA di Roma 2 aveva rettificato la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 1994, in quanto era stata indebitamente riportato a detrazione il credito dell’anno precedente (1993) nonostante la relativa dichiarazione fosse stata presentata con un ritardo superiore ai 30 gg e fosse quindi da considerarsi omessa.
Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accolsero le doglianze del contribuente. L’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado propose ricorso alla Commissione Tributaria Regionale che rigettava il ricorso affermando in particolare che “l’art. 37, comma 6, dpr 633 del 1972, nel testo “ratione temporis” applicabile, stabiliva che, come regola, le dichiarazioni IVA presentate con un ritardo superiore ai 30 gg dovevano considerarsi omesse a tutti gli effetti, e precisava, come eccezione, che la dichiarazione tardiva poteva comunque costituire titolo per la riscossione dell’imposta; pertanto, come naturale conseguenza della sua utilizzazione per la riscossione dell’imposta, doveva attribuirsi alla dichiarazione tardiva anche l’effetto di rendere possibile il riconoscimento del credito esposto dal contribuente.”
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo.
Gli Ermellini accolgono  la tesi dell’Amministrazione finanziaria ritenendo confermato il principio della Corte che “in materia di I.V.A., il titolo necessario per riconoscere il diritto del contribuente alla detrazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 37 del d.P.R. n. 633/1972, posto che, a mente di tale disposizione, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a trenta giorni costituisce titolo per la riscossione dell’imposta ma deve considerarsi omessa a tutti gli altri effetti”, e quindi anche al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione (Cass. 14505/2001; v. anche Cass. 11737/2011; 19204/2006 e 17158/2005).”
Fonte: Studio Cerbone

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