Quadro RW obbligatorio anche per 1 euro

Sparisce la soglia minima di 10.000 per la compilazione
Se un qualsiasi operatore di settore o un professionista della materia, si accinge alla lettura del Provv. n. 151663/2013, che disciplina il nuovo quadro RW, non può che rimpiangere la vecchia sezione III del modulo RW.
Con la bozza dei modelli 2014 viene infatti prevista la fusione del quadro RW con il quadro RM (SEZIONI XV-A e XV-B, dedicate al monitoraggio fiscale).
Il rispristino della sezione III del quadro RW deriva da una modifica apportata dalla Commissione europea, al fine di semplificare l’adempimento, ma ora il quadro risulta ancor più complicato.
Dal prossimo anno, tuttavia, in Unico PF 2014 (anno 2013) si dovranno indicare:
- le consistenze degli investimenti e delle attività estere valorizzate all'inizio di ciascun anno e al termine dello stesso;
- il periodo di possesso delle attività.
- per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi diversi da quelli di cui alla lista dell'articolo 168-bis, co. 1 del Tuir, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo di imposta.
Qui nasce il primo problema: l'articolo 168-bis del Tuir non è mai entrato in vigore e la lista non esiste.
Ci si chiede allora se l'adempimento riguarda allora tutti i conti e libretti all'estero o solo quelli verso Paesi non inclusi nel D.M. 4 settembre 1996 (white-list) o solo quelli inclusi nelle black list dei paradisi fiscali di cui ai D.M. 21 dicembre 2001, 23 gennaio 2002 e 4 maggio 1999.
Criteri di valorizzazione - Per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.
Le complicazioni qui sono massime, se si pensa che ogni Stato membro ha delle sue logiche.
Unico supporto sarà la Circolare n. 28/E del 2.07.2012.
Anche 1 euro va comunicato - Non esiste un limite minimo d'importo, ma vanno indicati tutti i valori delle singole attività detenute all'estero all'inizio e alla fine della detenzione e il relativo periodo di possesso.
Dunque, se un contribuente detiene un conto molto movimentato deve indicare ogni acquisto o sottoscrizione e ogni vendita.
Nuove informazioni da indicare - Il quadro RW si arricchisce di nuove informazioni a carico dei "titolari effettivi" di:
- partecipazioni detenute anche indirettamente in società estere (valore, percentuale di possesso da determinarsi cumulando le partecipazioni dei familiari e tenendo conto, per le partecipazioni detenute indirettamente del relativo demoltiplicatore); se le partecipazioni di cui si è titolari effettivi sono detenute (anche indirettamente) in Stati non collaborativi, invece delle partecipazioni si indicano gli investimenti sottostanti e la quota di partecipazione nella società; il patrimonio, così, risulterà sovrastimato in caso di attività estere date in garanzia di finanziamenti a società di questo tipo;
- investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente da fondazioni e trust, indipendentemente dal loro Stato di residenza (forse anche le fondazioni e i trust italiani) – in tale caso il titolare effettivo è individuato secondo la legge antiriciclaggio, che considera "titolare effettivo", nel caso in cui i beneficiari effettivi del trust non siano ancora stati individuati, la "categoria di persone" nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica. I trust trasparenti sono obbligati a comunicare ai beneficiari i dati utili per la compilazione del modello;
- per le partecipazioni in Oicr istituiti in Stati non collaborativi si adotta lo stesso approccio previsto per le partecipazioni. Evidentemente, deve trattarsi di Oicr di cui si controlli almeno il 25% del patrimonio.
Gli Stati non collaborativi sono definiti tenendo conto degli accordi di scambio di informazione vigenti: si veda il sito http://eoi-tax.org/jurisdictions/IT#agreements e quelli che la cui legge di ratifica della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988 sia entrata in vigore: si veda il sito http://www.conventions.coe.int/treaty/Commun/print/ChercheSig.asp?NT=127&CM=14&DF=&CL=ITA.
Si auspica che l’Agenzia pubblichi un lista completa tempestivamente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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