Recupero della perdita da accertamento

Nella risoluzione 87 le Entrate spiegano come scontare i componenti negativi
Premessa - Qualora l’Agenzia delle Entrate recuperi a tassazione, in seguito ad attività di accertamento, un costo dedotto in un periodo di imposta in violazione del principio di competenza e il periodo di imposta di corretta imputazione si chiuda con una perdita fiscale, il contribuente conserva la possibilità di vedersi riconoscere la maggiore imposta versata. Questo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 87/E del 28 novembre 2013. 
Principio di competenza - Ai sensi dell'art. 109, D.P.R. 917/1986, le imprese sono tenute alla determinazione del reddito secondo il principio di competenza il quale, come affermato più volte dalla Corte di Cassazione, da ultimo con la Sentenza 24.1.2013, n. 1648, è inderogabile, non essendo consentito al contribuente di scegliere il periodo d'imposta in cui dedurre un costo ovvero tassare un determinato ricavo. 
Modalità di recupero - Sulla scia di questo orientamento giurisprudenziale l'Agenzia delle Entrate ha diffuso in passato, con le CC.MM. 23/E, 31/E e 35/E/2012, le modalità da seguire per il recupero delle maggiori imposte versate in conseguenza di accertamenti a oggetto la corretta imputazione a Conto economico di costi e ricavi. 
Circolare 31/E/2013 - Da ultimo la stessa Agenzia delle Entrate, con la C.M. 24.9.2013, n. 31/E, è intervenuta di nuovo sull'argomento, concedendo importanti aperture soprattutto in merito al recupero dei costi relativi ad annualità non più emendabili ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, D.P.R. 22.7.1998, n. 322. In tale occasione è stato affermato il diritto del contribuente di vedersi riconosciuto il maggiore versamento di imposta nell’ipotesi in cui la correzione della mancata imputazione di componenti negativi o positivi nel corretto esercizio di competenza, concretizzi una perdita o incrementi la perdita dichiarata nell’anno. 
Risoluzione 87/E/2013 - Con la risoluzione n. 87 di ieri 28 novembre l’Agenzia delle Entrate ha esteso l’ambito di applicazione del principio citato anche nell’ipotesi in cui l’eccedenza di imposta versata sia diretta conseguenza di una rettifica effettuata dall’ufficio accertatore e non di un mero errore contabile del contribuente. 
Recupero delle perdita - Al fine di individuare le modalità di recupero della perdita, la risoluzione si rifà a quanto disposto nella circolare 23/E del 2010, con cui veniva riconosciuta la possibilità di dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza i costi indebitamente dedotti in periodi diversi, pertanto oggetto di recupero da parte dell’ufficio. La strada indicata per evitare la doppia imposizione prevede, quindi, di evidenziare la maggiore perdita presentando, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, una dichiarazione integrativa di quella in cui avrebbe potuto utilizzare la maggior perdita. 
Dichiarazione non emendabile - Qualora, per decorso del termine, non sia possibile emendare tale dichiarazione, la maggior imposta versata non tenendo conto della maggiore perdita può essere richiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, entro quarantotto mesi dal versamento eccedente, ovvero, scaduto anche tale termine, entro due anni dalla data in cui si è reso definitivo l’accertamento per violazione del principio di competenza, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti