Regimi fiscali. Tra i controlli esportazioni, quote societarie e permanenza

Minimi, test di fine anno per pagare ancora il 5%
Prioritaria la verifica su ricavi e beni strumentali
Superamento del limite dei ricavi, eventuali esportazioni, beni strumentali utilizzati, detenzione di partecipazioni in soggetti trasparenti e anni nel regime. Sono i principali controlli che i contribuenti minimi devono fare entro fine anno per verificare la permanenza anche nel 2014 e confermare così il prelievo al 5 per cento.
Gli incassi
La prima verifica riguarda il mancato conseguimento, in base al principio di cassa, di ricavi o compensi per un ammontare superiore a 30mila euro. Se l'attività è iniziata nel 2013 va effettuato il ragguaglio ad anno. Non vanno considerate eventuali prestazioni occasionali non rilevanti per l'Iva e le indennità di maternità (circolari 13/E/2008 e 17/E/2012). Potrebbe essere il caso di un imprenditore che ha percepito anche compensi occasionali per prestazioni di consulenza. Per chi svolge attività di rivendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso assume rilievo solo l'aggio o il ricavo fisso. Devono inoltre essere computate eventuali plusvalenze o sopravvenienze attive, se scaturiscono da operazioni con manifestazione finanziaria nel corso di quest'anno. Si pensi, per esempio, alla cessione di un bene strumentale il cui incasso è avvenuto nel 2013.
Gli investimenti
La permanenza nel regime è inoltre condizionata al valore dei beni strumentali acquistati: non deve superare 15mila euro in relazione al triennio 2011-2013. Bisogna considerare il momento di effettuazione nella sua accezione Iva, e non dei pagamenti. I beni a utilizzo promiscuo rilevano per il 50% del loro ammontare. La circolare 12/E/2008 ha precisato che si presumono a utilizzo promiscuo anche tutti i beni strumentali (articoli 164 e 102, comma 9, del Tuir) per i quali è prevista una limitazione alla deducibilità. Il conteggio andrà effettuato al netto dell'Iva indetraibile (circolari 7/E e 13/E del 2008). Dato che rilevano anche i beni acquistati/utilizzati tramite appalto, locazione, leasing o noleggio, si dovranno conteggiare anche eventuali importi corrisposti per la locazione dell'immobile laddove viene svolta l'attività (sempre considerando il momento di effettuazione dell'operazione). Per i beni in leasing rilevano i canoni, e non il costo sostenuto dal concedente. Al contrario, non devono essere considerati i beni utilizzati in comodato gratuito. C'è poi il caso dell'immobile utilizzato da due soggetti ma il cui contratto sia intestato a uno solo dei due, con successivo riaddebito di una quota all'altro: rileverà solo il canone corrisposto al netto di quanto riaddebitato all'altro utilizzatore.
Le esportazioni
Le cessioni all'esportazione nel 2013 sono un altro aspetto da verificare. La fuoriuscita dal regime avviene anche a fronte di operazioni assimilate alle vendite, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati e accordi internazionali (articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del Dpr 633/1972). Pertanto, oltre alle esportazioni di beni, devono essere considerate anche le prestazioni di servizi rientranti in tali fattispecie e va considerato momento di effettuazione dell'operazione (in base all'articolo 6 del Dpr 633/1972) che potrebbe non coincidere con l'incasso. Ad esempio, non possono applicare il regime agevolato nel 2014 i soggetti che abbiano effettuato un'esportazione nel 2013, anche se il relativo incasso avverrà nell'anno successivo. Per contro, non inibiscono la permanenza nel regime eventuali operazioni extraterritoriali, le quali rilevano comunque nella verifica sui ricavi.
Le partecipazioni
Per poter restare nei minimi non devono essere state acquistate nel 2013 partecipazioni in soggetti trasparenti (società di persone, Srl in trasparenza ex articolo 116 del Tuir o associazioni ex articolo 5 del Tuir). Inoltre, non devono essere state erogate somme ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Se l'apporto non è di solo lavoro, l'erogazione non rappresenta una causa di fuoriuscita.
La durata
Non bisogna poi scordarsi di verificare da quanti anni si applica il regime: se il 2013 rappresenta il quinto, dall'anno successivo si uscirà dal regime, tranne nel caso in cui il soggetto non abbia ancora compiuto 35 anni e siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Fonte. Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli
Le conseguenze. Necessario istituire i registri e tenere la contabilità
Scritture obbligatorie dopo l'uscita
I contribuenti che nel 2014 usciranno dal regime agevolato applicheranno l'Iva e determineranno il reddito secondo i criteri ordinari. Dovranno pertanto istituire i registri obbligatori e tenere le scritture contabili, presentare il modello studi di settore o dei parametri, la dichiarazione Iva annuale e procedere ai versamenti periodici di Iva e redditi secondo le ordinarie modalità.
Chi ha superato, invece, la soglia dei 45mila euro nel 2013 dovrebbe già avere operato in tal senso. Solo i contribuenti per i quali la fuoriuscita è dovuta al tempo massimo di applicazione del regime potranno transitare nel supersemplificato (o degli ex minimi).
L'Iva
Il primo aspetto da considerare per i fuoriusciti è l'applicazione del principio di rivalsa dell'Iva e della ritenuta d'acconto soprattutto per i professionisti. Bisogna applicare in fattura l'imposta, quando dovuta. Di contro, si apre la strada del diritto di detrazione dell'imposta. Periodicamente dovranno procedere alla liquidazione e, se emerge un debito, al versamento secondo le tempistiche ordinarie.
Coloro che intendono usufruire della liquidazione trimestrale dovranno comunque ricordarsi, in sede di dichiarazione annuale Iva relativa al 2014, di compilare il quadro VO per comunicarne l'opzione.
Sempre in Iva 2015 dovranno procedere alla rettifica ex articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972 in relazione a beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del passaggio da un regime all'altro e ai beni strumentali. La rettifica sarà pertanto possibile anche in relazione alle rimanenze finali di merci del 2013. Secondo quanto precisato con la circolare 73/E/2007 deve essere predisposta un'apposita documentazione nella quale indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni strumentali utilizzati secondo le modalità illustrate con la precedente circolare 328/E/1997. In tal caso, le eventuali residue rate della precedente rettifica a sfavore (in sede di accesso al regime) sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita al netto di tale rettifica.
Pertanto, come confermato dalla circolare 17/E/2012, il contribuente può recuperare l'eventuale Iva a credito emergente dalla rettifica della detrazione a proprio favore già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita dal regime senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale.
Per chi, dopo l'uscita dai minimi, intende applica il regime supersemplificato, il primo versamento utile con il quale recuperare il credito emergente dalla rettifica della detrazione sarà il versamento annuale dell'imposta sul valore aggiunto. Se la dichiarazione Iva non verrà inviata entro febbraio 2015 sarà necessario procedere alla compilazione della comunicazione dati Iva. L'accesso al regime ordinario comporta l'istituzione dei registri Iva e l'annotazione delle fatture.
Per l'Irpef (e per l'Irap se dovuta) si dovranno istituire anche i registri e le scritture previsti dal titolo secondo del Dpr 600/1973. 

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