Riciclaggio e operazioni sospette: senza termine l’obbligo di segnalazione

L’obbligo posto a carico del professionista di segnalare le cosiddette operazioni sospette rappresenta un punto fondamentale della normativa antiriciclaggio. 
L’art. 41 del D. Lgs. 231/2007 impone infatti ai professionisti l’obbligo di segnalare all’UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, induca a ritenere, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, sulla base degli elementi disponibili, che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
Il concetto di Riciclaggio - Si ricorda, per completezza di esposizione, che si parla di riciclaggio allorquando vengano poste in essere, intenzionalmente, le seguenti azioni: 
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 
d) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 
L’obbligo di segnalazione, pertanto, scatta solo allorquando si possa ravvisare o sospettare un utilizzo (o un tentativo di utilizzo) di beni provenienti di attività criminosa. 
A tal fine si ricorda, inoltre, che il professionista non deve fare ricorso agli indicatori di anomalia come se gli stessi fossero un’elencazione tassativa. 
Può infatti ben accadere che un determinato comportamento non possa essere ricondotto a uno o più indicatori, ma ciò non può indurre il professionista a escludere che l’operazione sia sospetta. 
Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori non è motivo di per sé sufficiente per l’individuazione delle operazioni sospette. 
La tempistica - Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve procedere ad effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, così come stabilito dall’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007. 
Pertanto, non è previsto un vero e proprio termine. 
Inoltre il professionista ha l’obbligo di astensione dal compiere l’operazione finché non ha effettuato la segnalazione, a meno che l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagine (art. 41, comma 5). 
L’UIF è recentemente tornato a chiarire la portata delle disposizioni in tema di obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ribadendo che prevedere un termine di prescrizione per l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sarebbe fuorviante. 
È comunque da ricordare come, sotto il profilo sanzionatorio, in base alla Legge n. 689 del 1981, il diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette si prescriva in cinque anni dal giorno della violazione, salvo eventuali interruzioni, così come regolate dal nostro Codice civile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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