Sì alla sponsorizzazione allineata con il fatturato

I costi per la sponsorizzazione di squadre sportive dilettantistiche sono deducibili anche se appaiono antieconomici ma devono essere proporzionati al fatturato della società che li sostiene. È quanto emerge dalla sentenza 170/01/2013 della Ctp di Mantova. 
La controversia scaturisce da un accertamento con cui l'agenzia delle Entrate ha recuperato a reddito la somma di 106mila euro versata da una società per la sponsorizzazione di due squadre di pallamano, avendola ritenuta non congrua e antieconomica. La ricorrente ha sostenuto che l'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 presume in via assoluta che costituiscono spese di pubblicità gli stanziamenti fino a 200mila euro all'anno in favore di realtà sportive dilettantistiche. In ogni caso, il costo dell'operazione ammontava a una bassa percentuale del fatturato dell'anno d'imposta in discussione.
Dal canto suo, l'amministrazione finanziaria ha osservato che la normativa in questione non preclude la verifica sull'inerenza dei costi e ha aggiunto che il compenso pagato a una delle due associazioni sportive era di gran lunga superiore a quello erogato da altri sponsor, mentre l'importo versato all'altra squadra non era congruo rispetto alla limitata attività svolta dalla stessa.
Ad avviso dei giudici di Mantova, la norma contenuta nell'articolo 90 della legge 289/2002 presume che i corrispettivi in questione costituiscano spese di pubblicità dell'attività d'impresa, ma tale presunzione può essere superata mediante la dimostrazione dell'antieconomicità e della sproporzione di quanto erogato in relazione al fatturato dell'azienda. 
La disposizione - prosegue il collegio - prevede che l'erogazione possa giungere a 200mila euro e ha dunque inteso agevolare il finanziamento delle squadre dilettanti, che certamente non possono assicurare un ritorno pubblicitario pari a quello delle società professionistiche.
Nel caso specifico, le due squadre avevano esposto, nel campo di gioco e in quello destinato all'allenamento, alcuni cartelloni pubblicitari con il logo della ricorrente, e quindi era stato assicurato un minimo di controprestazione alla sponsorizzazione. Inoltre gli utili degli anni successivi non potevano costituire un valido parametro per la valutazione dell'economicità del corrispettivo erogato, non solo perché la stessa legge dà per scontata una non completa corrispondenza economica fra sponsorizzazione e successivi benefici, ma anche perché al 2007, anno in cui era avvenuta l'erogazione, era seguito un periodo di grave crisi economica che aveva determinato una calo della produzione e degli affari, tanto che la ricorrente non aveva rinnovato la sponsorizzazione.
L'unico criterio per risolvere il giudizio sull'economicità dell'erogazione è, secondo la Ctp di Mantova, il riferimento al fatturato dell'anno solare in cui erano stati stipulati i contratti. E, poiché le spese per la pubblicità erano state pari ad appena il 3,38% del fatturato annuo (come affermato dalla ricorrente e non contestato dall'agenzia delle Entrate), si poteva allora ritenere che le stesse fossero inerenti all'attività d'impresa e dunque effettivamente sostenute.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonino Porracciolo

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