Soci, meno obblighi di invio

I finanziamenti effettuati dai familiari non devono essere comunicati
Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci e ai familiari e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nei riguardi dell'impresa hanno risolto alcuni dei problemi più rilevanti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) ma altre questioni restano aperte e potrebbero formare oggetto di ulteriori chiarimenti anche tramite faq, analogamente a quanto avvenuto per lo spesometro.
In merito ai finanziamenti e agli apporti l'agenzia delle Entrate ha escluso dall'obbligo di comunicazione le imprese prive di «conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione». Va, al riguardo, innanzitutto chiarito cosa debba intendersi per conto "dedicato". Nella circolare 28/E del 2006 era stato precisato, in relazione all'obbligo (successivamente eliminato) imposto – dall'articolo 35, comma 12 del Dl 223/2006 – agli esercenti arti e professioni di tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione della loro attività, che gli stessi dovevano essere obbligatoriamente utilizzati per i prelevamenti necessari al pagamento delle spese e per il versamento dei compensi riscossi. Era stato, però, poi affermato che gli stessi non dovevano essere necessariamente "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma potevano «eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione». Si ritiene, invece, che l'obbligo dovrebbe essere escluso in presenza di conti non utilizzati dal titolare dell'impresa esclusivamente per le operazioni relative all'attività commerciale. In caso contrario non sarebbe, infatti, individuabile la finalità dei versamenti eventualmente effettuati dai familiari dell'imprenditore (in assenza, come precisato nelle istruzioni, di un'eventuale scrittura privata o di altra documentazione predisposta dagli interessati al fine di provare la motivazione del versamento). Le società e, in generale, le imprese in contabilità ordinaria dovrebbero "naturalmente" utilizzare conti "dedicati", ragion per cui l'esclusione dovrebbe riguardare soltanto le imprese individuali in contabilità semplificata.
L'Agenzia ha chiarito, nella circolare 24/E del 2012, che tra i destinatari della disciplina relativa ai beni assegnati in godimento ai soci rientrano, al fine di evitare l'aggiramento della norma, anche i familiari di questi ultimi. Non dovrebbero, invece, essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da questi familiari, perché nel provvedimento 94904 del 2013 e nelle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione è stabilito che vanno indicati soltanto i dati dei «familiari dell'imprenditore» e non dei soci.
Dovrà essere, altresì, confermata l'irrilevanza, ai fini dell'obbligo, della rinuncia, da parte dei soci, ai crediti relativi a precedenti finanziamenti, perché in questi casi non si verifica alcun esborso di denaro ulteriore rispetto a quello originario e la comunicazione risulterebbe, quindi, priva di utilità ai fini della ricostruzione del reddito del contribuente con il metodo "sintetico". Per lo stesso motivo dovrebbero essere comunicati soltanto gli aumenti di capitale in relazione ai quali sono stati effettivamente eseguiti i relativi versamenti.
Le principali questioni aperte
IL PROBLEMA
Va fatta la comunicazione se il socio non deve assoggettare a imposizione il reddito diverso perché esso è inferiore all'importo del maggior reddito di partecipazione che gli è imputato dalla società a causa dell'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento?
LA POSSIBILE SOLUZIONE
01|COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CASI DI ESCLUSIONE
La risposta dovrebbe essere negativa perché l'obbligo è stato previsto per controllare il rispetto delle penalizzazioni ai fini reddituali e il socio non è tenuto a dichiarare il reddito diverso. L'adempimento potrebbe essere, però, finalizzato al controllo del comportamento dell'impresa
02 | I BENI CONCESSI AI SOCI AMMINISTRATORI
Va comunicata la concessione del bene in godimento al socio-amministratore che non assoggetta a imposizione il relativo fringe benefit?
L'obbligo non dovrebbe sussistere, perché nel provvedimento 94902/2013 la condizione che i beni costituiscano fringe benefit è prevista, per l'esclusione, solo per i soci dipendenti o autonomi
03 | I CONTI "DEDICATI" ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA
Che cosa si intende per conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa, la cui presenza fa sorgere l'obbligo di comunicazione? Quali sono le imprese interessate?
Si tratta dei conti intestati esclusivamente all'imprenditore individuale in semplificata e sui quali viene effettuato il versamento da parte del suo familiare
04 | I SOGGETTI CHE EFFETTUANO I VERSAMENTI
Devono essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai familiari dei soci e quelli concessi da soggetti societari?
No, perché nelle istruzioni e nel provvedimento 94904/2013 è scritto che vanno trasmessi solo i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore
05|LA RINUNCIA AL CREDITO
Va comunicato anche l'importo della capitalizzazione conseguente alla rinuncia da parte del socio a un finanziamento effettuato nel 2012?
No, va comunicato soltanto il finanziamento
Che succede se il socio, dopo aver effettuato un finanziamento nel corso del 2012, cede nello stesso anno la partecipazione?
La comunicazione dovrebbe essere effettuata, perché il versamento è stato comunque operato dalla persona fisica in qualità di socio
07 | LE CAPITALIZZAZIONI
Cosa si intende per capitalizzazioni? Gli aumenti di capitale rilevano soltanto se sottoscritti e versati, come per il "bonus capitalizzazioni"?
06 | GLI EX SOCI
Vanno comunicati soltanto gli aumenti di capitale "reali", cioè gli esborsi "effettuati", che assumono rilevanza anche ai fini dell'accertamento sintetico
08 | LA DATA DELLA CAPITALIZZAZIONE
Per "data della capitalizzazione" s'intende quella in cui la delibera di aumento di capitale è iscritta nel registro delle imprese o quella di effettiva erogazione delle somme?
Assume rilevanza la data nella quale è avvenuto l'esborso, visto che la finalità è quella di agevolare l'effettuazione dell'accertamento sintetico
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

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