Soci, meno obblighi di invio

I finanziamenti effettuati dai familiari non devono essere comunicati
Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci e ai familiari e ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati nei riguardi dell'impresa hanno risolto alcuni dei problemi più rilevanti ma altre questioni restano aperte e potrebbero formare oggetto di ulteriori chiarimenti anche tramite faq, analogamente a quanto avvenuto per lo spesometro.
In merito ai finanziamenti e agli apporti l'agenzia delle Entrate ha escluso dall'obbligo di comunicazione le imprese prive di «conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione». Va, al riguardo, innanzitutto chiarito cosa debba intendersi per conto "dedicato". Nella circolare 28/E del 2006 era stato precisato, in relazione all'obbligo (successivamente eliminato) imposto – dall'articolo 35, comma 12 del Dl 223/2006 – agli esercenti arti e professioni di tenere uno o più conti correnti bancari o postali utilizzati per la gestione della loro attività, che gli stessi dovevano essere obbligatoriamente utilizzati per i prelevamenti necessari al pagamento delle spese e per il versamento dei compensi riscossi. Era stato, però, poi affermato che gli stessi non dovevano essere necessariamente "dedicati" esclusivamente all'attività professionale, ma potevano «eventualmente essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l'esercizio dell'arte o della professione». Si ritiene, invece, che l'obbligo dovrebbe essere escluso in presenza di conti non utilizzati dal titolare dell'impresa esclusivamente per le operazioni relative all'attività commerciale. In caso contrario non sarebbe, infatti, individuabile la finalità dei versamenti eventualmente effettuati dai familiari dell'imprenditore (in assenza, come precisato nelle istruzioni, di un'eventuale scrittura privata o di altra documentazione predisposta dagli interessati al fine di provare la motivazione del versamento). Le società e, in generale, le imprese in contabilità ordinaria dovrebbero "naturalmente" utilizzare conti "dedicati", ragion per cui l'esclusione dovrebbe riguardare soltanto le imprese individuali in contabilità semplificata.
L'Agenzia ha chiarito, nella circolare 24/E del 2012, che tra i destinatari della disciplina relativa ai beni assegnati in godimento ai soci rientrano, al fine di evitare l'aggiramento della norma, anche i familiari di questi ultimi. Non dovrebbero, invece, essere comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da questi familiari, perché nel provvedimento 94904 del 2013 e nelle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione è stabilito che vanno indicati soltanto i dati dei «familiari dell'imprenditore» e non dei soci.
Dovrà essere, altresì, confermata l'irrilevanza, ai fini dell'obbligo, della rinuncia, da parte dei soci, ai crediti relativi a precedenti finanziamenti, perché in questi casi non si verifica alcun esborso di denaro ulteriore rispetto a quello originario e la comunicazione risulterebbe, quindi, priva di utilità ai fini della ricostruzione del reddito del contribuente con il metodo "sintetico". Per lo stesso motivo dovrebbero essere comunicati soltanto gli aumenti di capitale in relazione ai quali sono stati effettivamente eseguiti i relativi versamenti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gianfranco Ferranti

Commenti